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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17390/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva ridotto il sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti dell'indagato in relazione a reati fiscali e di associazione (tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA). Il ricorrente, tramite difensore, contestava: 1) la configurabilità e la quantificazione della confisca per equivalente rispetto all'omessa dichiarazione IVA successiva all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che il presunto "profitto" del venditore di fatture inesistenti sarebbe limitato alla percentuale trattenuta (10%) e che gli inadempimenti dichiarativi successivi non avrebbero prodotto un profitto autonomo; richiamava la pronuncia Sez. U. Massini per sostenere la natura ripristinatoria della confisca; 2) la duplicazione nella quantificazione dei profitti ascritti ai due capi (n. 22 e 23), invocando violazioni procedurali e di diritto (artt. 125, 321 c.p.p., art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e chiedendo che non fosse duplicata la misura dell'IVA riferita alle diverse imputazioni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva e ha confermato il principio secondo cui il delitto di omessa dichiarazione IVA è configurabile anche quando siano state emesse fatture per operazioni inesistenti: l'IVA è dovuta in base a quanto indicato in fattura indipendentemente dall'effettivo incasso, e l'obbligo dichiarativo sussiste comunque; il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE) che obbliga chi indica l'IVA in fattura al pagamento dell'imposta indicata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché relativo a questioni non sollevate nell'originaria istanza di dissequestro e quindi non devolute al giudice dell'appello cautelare; non è pertanto consentito proporre per la prima volta tale censura in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Indica la rilevanza, nell'ambito dell'operazione, della fattispecie associativa (tipicamente rilevante per contestazioni collegate a delitti fiscali in contesti organizzati).

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma collegata alle fattispecie di frode fiscale inerenti fatture e operazioni inesistenti; nell'ordinanza si fa riferimento al "prezzo del reato" quale compenso per l'emissione di fatture inesistenti.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola il reato di omessa dichiarazione IVA; la Corte conferma che si tratta di reato formale/omissivo che si perfeziona con la mancata presentazione della dichiarazione quando l'imposta evasa supera la soglia, indipendentemente dall'incasso delle fatture.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    La norma stabilisce che l'IVA risulta dovuta in relazione a quanto indicato in fattura anche nel caso di operazioni inesistenti; la Corte la interpreta come fondamento normativo per affermare l'obbligo dichiarativo e la base imponibile anche in presenza di fatture fittizie.

  • Direttiva comunitaria (sesta direttiva 77/388/CEE poi 2006/112/CE, art. 203)

    chiunque indichi l'i.v.a. in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta

    La disciplina comunitaria, richiamata dalla Corte di Giustizia, impone che chi indica l'IVA in fattura sia considerato debitore dell'imposta indicata, rafforzando il principio che l'obbligo di versamento non dipende dall'effettivo svolgimento dell'operazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Stadeco C-566/07; LVK-56 C-643/11; Stroy trans C-642/11)

    I precedenti comunitari confermano che l'indicazione dell'IVA in fattura comporta l'obbligo di pagamento dell'imposta indicata e supportano l'interpretazione nazionale secondo cui l'IVA è dovuta anche per fatture relative ad operazioni inesistenti.

  • Sezioni Unite, sentenza "Massini" (Sez. U.)

    Richiamata dalla difesa per sostenere la natura ripristinatoria della confisca per equivalente; la Corte di legittimitùd emerge tuttavia nell'ordinanza che l'interpretazione della difesa non ha superato il vaglio, dato che l'obbligo dichiarativo e la base imponibile sono indipendenti dall'incasso.

  • Artt. 125 e 321 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione ai limiti dell'appello cautelare; la Corte ricorda il principio devolutivo e l'impossibilità di introdurre nuovi motivi in sede di impugnazione se non devoluti al giudice precedente.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma riguardante aspetti sanzionatori e misure patrimoniali nei reati tributari; citata nella prospettazione difensiva relativa alla quantificazione dei profitti, ma la Corte non ha accolto la censura per éccesso di devoluzione.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000) è un reato formale che si perfeziona con la mancata presentazione della dichiarazione quando l'imposta dovuta supera la soglia: non è necessario che le fatture siano state effettivamente incassate per configurare il reato.
  • L'IVA è dovuta in base a quanto indicato in fattura: chi indica l'IVA in fattura può essere considerato debitore dell'imposta indicata anche se l'operazione è inesistente (art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e giurisprudenza CJEU).
  • La confisca per equivalente può trovare fondamento quando vi è un profitto collegabile all'attività illecita; la natura ripristinatoria non esclude la possibilità di aggredire somme riconducibili a reati fiscali basati su fatture inesistenti, purché il nesso sia adeguatamente dimostrato.
  • In sede di appello cautelare il sindacato del giudice è limitato ai motivi e al thema decidendum devoluti con l'istanza originaria: questioni non sollevate in sede di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione e sono inammissibili.
  • Nel quantificare il profitto per finalità di sequestro/confisca è necessario distinguere tra quanto effettivamente trattenuto come corrispettivo illecito (es. percentuale concordata) e l'imposta dovuta in base alla fattura; il calcolo deve essere motivato e non duplicare ingiustificatamente componenti reddituali già considerate.
  • Le pronunce comunitarie (Corte di Giustizia) costituiscono principio direttivo fondamentale nell'interpretazione delle norme IVA nazionali: l'interpretazione italiana è conforme al principio che l'indicazione dell'IVA in fattura determina l'obbligo tributario.

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