Cassazione Penale, Sentenza n. 17388/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso alla Cassazione articolava quattro motivi principali: 1) insussistenza dei requisiti strutturali del delitto associativo (si sarebbe trattato al più di concorso di persone: assenza di piazza di spaccio, di turnazione, di vedette, di guadagni fissi per gli affiliati e di cassa comune); 2) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 2 (il ricorrente avrebbe avuto ruolo meramente esecutivo e non di vertice); 3) insussistenza del pericolo di reiterazione (ultimi fatti contestati risalivano al 2021 e dopo l'arresto del figlio non sarebbero emerse condotte attive); 4) superamento dell'adeguatezza della custodia in carcere e possibilità di misure meno afflittive (la casa proposta per gli arresti domiciliari sarebbe estranea ai fatti).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni: primo motivo inammissibile per genericità (attacco alla valutazione probatoria del Tribunale senza specificità); secondo motivo inammissibile per mancato concreto interesse (la diversa qualificazione non avrebbe prodotto un vantaggio pratico alla luce delle presunzioni cautelari); terzo e quarto motivo inammissibili perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale aveva infatti riscontrato elementi indiziari gravi: base di stoccaggio con videosorveglianza, canali di approvvigionamento gestiti dalla famiglia, struttura per la cessione stabile sul territorio, esistenza di una cassa comune per stipendi e spese, capacità di imporsi con la forza, e comportamenti diretti del ricorrente (es. disfarsi di cocaina, decisioni operative). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiama che per la configurabilità sono necessari: gruppo aggregato consapevolmente per più reati in materia di stupefacenti; organizzazione di attività e beni economici finalizzati al progetto criminoso; apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Va ricercata una minima struttura organizzativa e la prova può desumersi dalla ripetitività e continuità delle condotte, dai ruoli e dalle modalità esecutive.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione cautelare relativa, doppia, rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Tale presunzione può essere superata solo mediante elementi specifici e convincenti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; il fattore temporale rileva solo se di notevole consistenza e adeguatamente motivato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazioni di legge e vizi nella motivazione. La Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o afferenti contestazioni della valutazione probatoria non adeguatamente specificati, rendendoli inammissibili.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata unicamente per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero (formale), non rilevante sul piano del merito della decisione di inammissibilità.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la composizione del Tribunale che ha deciso il riesame (organo costituito ai sensi di tale norma).
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 275)
Ha introdotto la formulazione della presunzione cautelare relativa prevista dall'art. 275, comma 3, rendendo più rigorosa la valutazione delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 74.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione in caso di ricorso inammissibile, salvo diversa valutazione della colpa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive gli adempimenti della cancelleria in caso di decisione che comporti condanna alla cassa delle ammende; citata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- Per le ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la mera pluralità di cessioni: occorrono elementi che evidenzino continuità, ripartizione di ruoli, organizzazione di canali di approvvigionamento e mezzi (es. basi di stoccaggio, videosorveglianza, cassa comune) che dimostrino un progetto criminoso stabile.
- La presunzione relativa di pericolo e di adeguatezza della custodia per i reati di cui all'art. 74 (art. 275, comma 3 cod. proc. pen.) è difficile da superare: il ricorrente deve fornire elementi specifici e concreti (non meri argomenti temporali) per dimostrare la cessazione del rischio di reiterazione o la possibilità di misure meno afflittive.
- Il tempo trascorso dall'ultimo fatto è un elemento rilevante ma non decisivo: anche fatti più datati possono supportare la prognosi di pericolosità se indicano professionalità criminale o inserimento in circuiti criminali ancora esistenti.
- In sede di impugnazione cautelare, le doglianze generiche sulla valutazione della prova sono spesso inammissibili; è necessario contestare con precisione le ragioni giuridiche e gli specifici elementi di prova ritenuti errati.
- La richiesta di riqualificazione del fatto ha interesse solo se la diversa qualificazione comporta un vantaggio pratico immediato per l'indagato; in mancanza di tale vantaggio concreto, il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene proporre prove specifiche atte a dimostrare l'assenza di una struttura organizzativa stabile (es. assenza di cassa comune, mancanza di ruoli continuativi, elementi che smentiscano l'esistenza di base logistica o canali di rifornimento) e argomentare puntualmente sul perché tali elementi neutralizzino la presunzione di pericolo.
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