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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di estorsione tentata e usura tentata (capitali: Luciano Costante euro 3.000, Marco Mondini euro 7.000). Contestava: 1) la configurabilità del tentativo di usura, sostenendo che l'accordo iniziale non prevedeva interessi e quindi non sussisteva il tipo usurario; 2) vizi di motivazione e errata lettura delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese; 3) che, in ogni caso, l'eventuale usura doveva assorbirsi nell'estorsione; 4) la riqualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia (art. 393 c.p.) anziché estorsione, in quanto le minacce miravano solo al recupero del capitale e non agli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e (con provvedimento di inammissibilita') lo ha respinto. Ha confermato la corretta valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del tentativo di usura (qualificato anche alla luce delle pressanti richieste di pagamento e di comportamenti idonei a farsi dare interessi usurari) e sull'autonomia delle condotte estorsive reiterate nel tempo, non assorbibili nell'ipotesi di usura. Ha inoltre escluso la riqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando l'effetto di nullità del patto usurario (art. 1815 c.c., II comma) e la conseguente illiceità della pretesa. Per effetto della declaratoria, il provvedimento ha confermato la condanna pronunciata in primo grado (pena: anni 4 di reclusione e euro 1.200 di multa, oltre sanzioni accessorie e spese processuali) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e al versamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della inammissibilita'.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b (violazione e falsa applicazione della legge penale) e lett. e (vizi motivazionali). Utilizzate come quadro di riferimento per censurare l'applicazione della norma penale e la motivazione dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 56 cod. pen.

    disposizione sul tentativo. La Corte ha richiamato la dottrina e giurisprudenza secondo cui l'usura può essere reato a condotta frazionata e che il tentativo si configura quando vi siano atti idonei e univoci diretti a farsi dare interessi usurari prima dell'adempimento.

  • art. 644 cod. pen.

    norma che incrimina l'usura. Interpretata secondo il consolidato orientamento: tipo a 'due vie' (promessa di interessi o conseguimento effettivo del profitto), con possibilità di tentativo quando le condotte sono idonee a ottenere interessi usurari.

  • art. 629 cod. pen.

    norma sull'estorsione. La Corte ha ritenuto integrati atti minatori e reiterati finalizzati a ottenere somme, autonomi rispetto al tentativo di usura, giustificando il concorso di reati.

  • art. 393 cod. pen.

    norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia. La Corte ha escluso la riqualificazione dei fatti in tale figura perché la pretesa era illecita (interessi usurari) e quindi non riconducibile a una pretesa giuridicamente azionabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizione che prevede l'obbligo di condannare la parte che propone il ricorso in cassazione in caso di inammissibilita' al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, di una somma a favore della Cassa delle ammende. Applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • art. 1815, secondo comma, cod. civ.

    norma civilistica che rende nullo il patto di interessi usurari. La Corte ha richiamato la nullità del patto quale motivo per escludere la tutela di una pretesa giuridicamente azionabile e per respingere la ricostruzione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Massime di principio

  • L'usura e' normativa a 'due vie': il reato si perfeziona sia con la promessa/accettazione di interessi usurari (reato di pericolo) sia con il conseguimento effettivo del profitto (reato di danno); pertanto il tentativo e' configurabile quando si realizzano atti idonei e non equivoci volti a farsi dare interessi usurari.
  • Le condotte finalizzate a ottenere interessi usurari, anche se l'adempimento non si e' ancora verificato, possono integrare il tentativo di usura se risultano pressanti, univoche e idonee a costringere la vittima a pagare somme eccedenti il capitale.
  • Estorsione e usura possono concorrere: sono alternative soltanto se la vittima accetta il patto usurario per effetto della minaccia; se invece la minaccia e' successiva e rivolta a ottenere il pagamento (in particolare degli interessi), i reati possono coesistere in concorso.
  • Non e' possibile riqualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni una condotta diretta a ottenere un profitto illecito (es. interessi usurari): la nullità del patto usurario esclude la tutela di una pretesa giuridicamente legittima.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione non consente una rivalutazione di merito o delle risultanze probatorie ma solo la verifica della completezza, logicita' e coerenza dell'argomentazione; quindi contestazioni che richiedono rivalutazione probatoria sono inammissibili in cassazione.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili puo' comportare, oltre alle spese, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente a favore della Cassa delle ammende.

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