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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17389/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per vizi di motivazione e valutazione probatoria con riferimento alla presunzione di pericolo di reiterazione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Argomentava che il Tribunale si era basato apoditticamente sulle dichiarazioni del collaboratore Antonello Martufi, prive di riscontri individualizzanti, che l'attività contestata al ricorrente si era arrestata nel 2021 mentre il sodalizio sarebbe cessato nel 2022 (perciò intercorreva un ampio lasso temporale di circa cinque anni), che non poteva farsi ricadere sul ricorrente la pericolosità del padre narcotrafficante, e che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari non era stato adeguatamente individualizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestissima infondatezza. Ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza secondo cui, per i reati associativi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, co. 3, c.p.p., modificato dalla legge 16/04/2015 n.47, presunzione speciale prevalente rispetto all'art. 274 c.p.p. Ha precisato che il fattore temporale può incidere solo se di notevole consistenza e, in tal caso, l'ordinanza cautelare deve motivare la rilevanza del tempo trascorso; tuttavia la semplice cessazione del vincolo associativo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione. Nel merito la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che aveva desunto il pericolo di reiterazione dalla elevata "caratura criminale" del Massidda (gestione continuativa e su larga scala di ingenti quantitativi di stupefacente, capacità di rimpiazzare carichi sequestrati, proposte di smistamento verso l'associazione Iovinella), dalla propensione all'uso della violenza e dell'arsenale disponibile, e dalla persistente attività criminale di altro vertice del sodalizio nonostante gli arresti domiciliari. Confermata dunque l'impossibilità di sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Titolo di reato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). In presenza di tale titolo cautelare opera, ai fini cautelari, la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una doppia presunzione cautelare, seppur relativa: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale carceraria per specifici reati (fra cui quelli connessi all'art. 74 d.P.R. 309/1990). Tale presunzione è speciale e prevale sulle disposizioni generali dell'art. 274 c.p.p.; può essere superata solo con elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione generale sulle misure cautelari. Nel caso di reati ricompresi nell'art. 275, co. 3, la norma generale è sopravanzata dalla presunzione speciale prevista da quest'ultimo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di illogicità della valutazione della prova). La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, non idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 606.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica l'art. 275 c.p.p. introducendo la doppia presunzione cautelare per determinate fattispecie; richiamata per spiegare l'assetto normativo applicabile.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede la composizione del Tribunale in sede di riesame (Tribunale costituito ex art. 309 c.p.p.). Richiamato per indicare il ruolo del giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna per le spese processuali; applicata per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrizione procedurale per gli adempimenti di trasmissione all'ufficio di cancelleria; richiamata in dispositivo per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, co. 3 c.p.p.; il difensore deve fornire elementi specifici e concreti per superarla.
  • Il fattore temporale (lapse di tempo fra gli ultimi fatti contestati e l'ordinanza cautelare) incide sul giudizio solo se di notevole consistenza e, in tal caso, l'ordinanza cautelare deve motivare puntualmente la rilevanza del tempo trascorso.
  • La semplice dichiarazione di cessazione del vincolo associativo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: il giudizio prognostico valuta la possibilità di delitti espressione della stessa professionalità criminale e del medesimo grado di inserimento nei circuiti illeciti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori richiedono valutazione critica e, se non corredate da riscontri, possono essere insufficenti; tuttavia la loro portata probatoria va considerata nel complesso probatorio (indicatori concreti quali capacità organizzativa, reintegrazione di carichi, disponibilità di armi, violenza).
  • Nella valutazione della proporzionalità e sostituibilità della misura cautelare va realizzata un'analisi individualizzata, ma la giurisprudenza riconosce alla presunzione ex art. 275 una forte rilevanza, riducendo l'onere probatorio del Pubblico Ministero nelle fattispecie previste.
  • Per contestare efficacemente la custodia in carcere occorre dedurre elementi specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la concreta idoneità di misure meno afflittive (es. misure di controllo efficaci, fatti probatori che attestino inattività criminale duratura e verificabile).
  • L'uso di elementi oggettivi (sequestri, intercettazioni, ritrovamento di armi, comportamenti violenti, capacità di rimpiazzare carichi sequestrati, prosecuzione dell'attività criminale da parte di altri vertici nonostante misure alternative) rafforza la motivazione cautelare e supera contestazioni basate su generiche obiezioni temporali o sulla scarsa rilevanza di precedenti familiari.

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