Sentenza del 03/11/2016 n. 22219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’avviso di accertamento. L’avviso rettificava i ricavi e contestava il mancato versamento di ritenute sulla base di documentazione extracontabile, dalla quale risultava una contabilità parallela e la gestione di incassi non fatturati, destinati anche al pagamento di debiti fuori bilancio e a retribuzioni in nero. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la società ha denunciato violazione di norme e vizi di motivazione: sosteneva che le dichiarazioni dell’ex amministratrice R.M.S. potessero fare stato soltanto nei confronti di quest’ultima e che la CTR avesse attribuito loro indebitamente valore decisivo, utilizzandole per superare le risultanze della contabilità regolare e dei bilanci approvati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il motivo mescolava doglianze diverse; inoltre, la censura di violazione di legge non indicava con argomentazioni specifiche quale affermazione della sentenza fosse in contrasto con le norme invocate, mentre la sentenza della CTR risultava motivata in modo coerente e completo. La Corte ha quindi ritenuto che le contestazioni esprimessero dissenso sulla valutazione di merito, non riesaminabile in cassazione in assenza di vizi rilevanti. La decisione della CTR, favorevole all’Agenzia, resta confermata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia, intimata, non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
La denuncia di violazione di legge in cassazione richiede non soltanto di indicare le disposizioni asseritamente violate, ma anche di spiegare puntualmente quale affermazione giuridica della sentenza sia in contrasto con esse. Le doglianze motivazionali devono inoltre essere formulate in modo coerente e non confuse con censure eterogenee.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c)
La CTR ha richiamato la disposizione per affermare l’utilizzabilità della contabilità parallela o «in nero» ai fini dell’accertamento. La Cassazione non ha esaminato nel merito una diversa interpretazione della norma, poiché ha respinto il ricorso per inadeguata formulazione delle censure e per l’assenza di vizi della motivazione.
Art. 54 Cost.
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la Cassazione non ne ha svolto un’autonoma interpretazione: ha ritenuto che il ricorso non spiegasse specificamente in che modo la sentenza impugnata fosse contraria alle norme invocate.
T.U.I.R., artt. 49, 50 e 75, nel testo vigente all’epoca
La società ha richiamato tali disposizioni nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha dato un’interpretazione sostanziale, avendo giudicato generica la denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- In cassazione non basta elencare le norme che si assumono violate: occorre confrontarle con specifiche affermazioni della sentenza e spiegare concretamente il contrasto, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- È opportuno articolare distintamente i motivi di ricorso, evitando di mescolare censure di violazione di legge e contestazioni motivazionali eterogenee, poiché la loro confusione può pregiudicare l’ammissibilità del motivo.
- La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non consente, da sola, di ottenere un nuovo esame dei fatti in cassazione: occorre individuare un vizio giuridico o motivazionale rilevante secondo i limiti del giudizio di legittimità.
- La documentazione extracontabile e la contabilità parallela possono essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria come elementi per l’accertamento; nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione non ha deciso autonomamente la fondatezza dell’accertamento, ma ha confermato la pronuncia per l’inadeguatezza delle censure e la congruità della motivazione.
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