Cassazione Penale, Ordinanza n. 15421/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. È rimasta ferma la condanna nel merito, con conferma della confisca e della distruzione dello stupefacente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, in esito a rito abbreviato, per un fatto di detenzione/cessione di stupefacente successivamente riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sostenendo che la pena irrogata fosse stata ritenuta adeguata senza giustificazione sufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la scarsa qualità della sostanza, il comportamento collaborativo dell'imputato, le attenuanti generiche e i numerosi precedenti gravi e specifici, ai fini della determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La riqualificazione della condotta nel comma 5 è stata collegata alla pessima qualità della sostanza stupefacente sequestrata, elemento valorizzato anche ai fini del trattamento sanzionatorio.
La determinazione della pena deve essere compiuta alla luce dei parametri legali della gravità del fatto e della personalità del reo, inclusi precedenti penali e modalità della condotta.
All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
art. 309/1990
Normativa in materia di stupefacenti richiamata per la fattispecie oggetto di riqualificazione e condanna.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata quale base dell'automatismo sanzionatorio accessorio conseguente all'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni assertive sulla illogicità o insufficienza della motivazione, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando non indica quali specifici parametri dell'art. 133 c.p. sarebbero stati erroneamente applicati o trascurati e omette di misurarsi con la motivazione relativa a gravità del fatto, qualità della sostanza, condotta dell'imputato e precedenti penali.
- La riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 può essere sorretta dalla scarsa qualità dello stupefacente, elemento rilevante anche per la valutazione del trattamento sanzionatorio.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue ex lege, salvo l'esistenza di ragioni di esonero.
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