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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02372/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società mandataria di una cessionaria di crediti bancari ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato, in sostanza, l’esito favorevole ai correntisti in una controversia su due rapporti di conto corrente bancario e su un conto anticipi su fatture. La lite originava dalla domanda della società intestataria dei conti, poi estesa alla propria posizione e a quella dei fideiussori, volta a far dichiarare non dovuti gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, con rideterminazione dei saldi e condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. La banca aveva a sua volta eccepito prescrizione e proposto domanda riconvenzionale per il saldo dovuto, anche verso i garanti. In appello la banca era rimasta soccombente. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per avere ritenuto generiche le censure sull’operato del CTU e sull’uso di estratti conto e sul calcolo del TEG, lamentando violazione delle norme processuali e dell’onere della prova; 2) violazione delle norme su eccezione di prescrizione e preclusioni, sostenendo che non vi fosse mutamento rilevante del thema decidendum ma solo specificazione del periodo delle rimesse; 3) erronea declaratoria di novità/genericità della censura sulla capitalizzazione degli interessi, precisando che la doglianza riguardava il mancato computo degli interessi dovuti e non la sola esclusione della capitalizzazione; 4) violazione delle norme su anatocismo e usura, sostenendo che, una volta accertata l’usurarietà, gli interessi debbono essere azzerati e non semplicemente non capitalizzati, e contestando anche il trattamento della commissione di massimo scoperto; 5) omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità della domanda di restituzione per mancata prova di pagamenti da parte degli attori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di genericità o novità delle censure formulate in appello; ha invece dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. In particolare ha affermato che il motivo di appello sulla CTU era specifico, poiché consentiva di individuare gli estratti conto asseritamente irrituali e gli errori di calcolo del consulente; ha escluso che la diversa impostazione difensiva sulla prescrizione rendesse nuova l’eccezione, trattandosi solo di una diversa allegazione di fatto non incidente sul contenuto dell’eccezione; ha pure ritenuto che la censura sulla capitalizzazione fosse stata male interpretata dalla Corte territoriale, perché la banca aveva contestato il mancato computo degli interessi debitori dovuti e non un tema diverso. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini le questioni dichiarate inammissibili e, se del caso, ridetermini i saldi dei rapporti bancari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e di ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché le censure di appello andavano lette nel loro effettivo contenuto.

  • art. 113 c.p.c.

    Evocato insieme alle altre norme processuali nel dedurre i vizi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali e della CTU.

  • art. 342 c.p.c.

    Interpretato nel senso che l’appello è ammissibile se individua chiaramente questioni e punti contestati, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia mutatio libelli o inammissibile novità quando muta solo una specificazione fattuale non idonea a modificare il contenuto sostanziale dell’eccezione già proposta.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alle preclusioni processuali.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alle preclusioni processuali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sulla pretesa compressione del diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sia per la CTU sia per la prova dell’eccezione di prescrizione e della domanda restitutoria.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato nel motivo sulla conseguenza dell’usura, sostenendo l’azzeramento degli interessi.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel ribadire che, per il periodo anteriore alla delibera CICR, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può operare se contraria al divieto di anatocismo.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata nel motivo relativo alla verifica dell’usura bancaria e del tasso soglia.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Indicata come discrimine temporale dopo il quale la capitalizzazione può essere pattuita secondo le condizioni previste.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non è richiesta una forma sacramentale: l’impugnazione è ammissibile se consente di individuare con chiarezza il punto della decisione contestato e le ragioni della critica, anche senza riprodurre analiticamente tutti i documenti o predisporre un progetto di sentenza alternativo.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, la specificità dei motivi va valutata in concreto: sono sufficienti indicazioni che permettano al giudice di secondo grado di comprendere quali estratti, quali calcoli o quali passaggi della consulenza tecnica siano contestati.
  • In materia di ripetizione di indebito su conto corrente bancario assistito da affidamento, l’eccezione di prescrizione del credito dell’istituto non richiede necessariamente la puntuale indicazione di tutte le rimesse asseritamente prescritte; basta l’allegazione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie incide sulla verifica della fondatezza della prescrizione, ma non muta il contenuto sostanziale dell’eccezione, sicché una diversa qualificazione di alcuni versamenti non determina automaticamente una novità inammissibile della difesa.
  • Quando il correntista contesta la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il giudice deve rideterminare il saldo eliminando la capitalizzazione non consentita, ma computando comunque gli interessi debitori dovuti secondo le pattuizioni valide tra le parti.
  • Il giudice di merito non può dichiarare nuova una censura solo perché l’appellante ha utilizzato una diversa formulazione, se il nucleo della doglianza resta il medesimo e rientra nel thema decidendum già delimitato dalle domande e difese di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAnnullabilitàNullità

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