Cassazione Civile, Ordinanza n. 15374/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, poi opposto dal debitore principale e dal fideiussore. In appello, la questione centrale riguardava la qualificazione di un atto notarile del 14 luglio 1994, denominato "consenso ad iscrizione di ipoteca": il ricorrente sosteneva che si trattasse di un atto novativo o transattivo e che, comunque, la banca non avesse provato il proprio credito per l’incompletezza della documentazione contabile; inoltre censurava la regolazione delle spese. La Corte d’appello aveva invece qualificato l’atto come mera ricognizione di debito e, accertata la nullità di alcune clausole del conto corrente (capitalizzazione trimestrale degli interessi e rinvio agli usi su piazza), aveva rideterminato il credito dovuto, ponendolo a carico dei debitori nei limiti della fideiussione. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per la qualificazione dell’atto del 1994 e la pretesa novità della domanda bancaria; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per la prova del credito e la valutazione della c.t.u.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’art. 112 c.p.c., mirava in realtà a contestare l’interpretazione e qualificazione dell’atto notarile, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché generico e non attinente alla ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva invertito erroneamente l’onere della prova, ma aveva valorizzato la documentazione e la c.t.u. per ritenere provato un credito residuo, mentre le doglianze del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuovo esame del merito. Parimenti inammissibile il terzo motivo, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il regolamento delle spese va effettuato sull’esito complessivo della lite e la compensazione parziale era stata motivata dal parziale accoglimento sia della domanda monitoria sia dell’opposizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione la qualificazione giuridica di un atto compiuta dal giudice di merito, se in realtà si contesta l’interpretazione del contenuto negoziale.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o l’esito dell’istruttoria.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha deciso su prove non introdotte dalle parti o ha dichiarato di non osservare la regola di disponibilità della prova, non quando si contesti il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
La violazione si configura solo per mancato rispetto della regola di libera valutazione o di una prova legale; non per censurare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Le spese seguono l’esito complessivo della lite; nel giudizio monitorio-opposizione il regolamento va compiuto sull’unico processo risultante dalle due fasi.
È ammessa la compensazione totale o parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca o esito non integralmente vittorioso della lite, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In presenza di accertata nullità parziale del rapporto bancario, sugli importi residui non è applicabile il tasso pattizio richiamato da un atto ricognitivo venuto meno nella sua efficacia vincolante, ma il tasso sostitutivo previsto dalla norma.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto negoziale come ricognizione di debito, novazione o transazione è questione di interpretazione del contenuto dell’accordo riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e non mediante una mera contrapposizione di letture alternative.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere probatorio tra le parti; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti operata in base alla documentazione e alla consulenza tecnica.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono trasformarsi in un riesame del merito: sono ammissibili solo se il giudice abbia deciso su prove non acquisite al processo, abbia ignorato il principio di disponibilità delle prove o abbia violato una regola di prova legale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono un unico processo ai fini della regolazione delle spese, che va effettuata secondo l’esito complessivo della lite; la compensazione parziale è compatibile con un accoglimento solo parziale delle domande contrapposte.
- Se una ricognizione di debito si fonda su un rapporto sottostante colpito da nullità parziale, l’effetto dichiarativo dell’atto non impedisce al debitore di contestare l’esistenza o l’ammontare del credito residuo, e il creditore deve provare il proprio credito nei limiti rimasti validi.
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