Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00303/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva dedotto, ai fini IRPEF per l’anno 2010, componenti negativi di reddito consistenti in perdite su crediti vantati verso una società poi dichiarata fallita nel 2012. L’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento disconoscendo la deducibilità della perdita per mancanza di elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione veniva riformata con rigetto del ricorso originario. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la sussistenza dei presupposti per la deduzione della perdita su crediti e nel valutare gli indizi di definitività della perdita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che incombe sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione della perdita su crediti, dimostrando con elementi certi e precisi sia l’esistenza della perdita sia la sua definitività e irrecuperabilità. Nel caso concreto il contribuente non aveva provato né l’infruttuoso esperimento delle azioni di recupero, né che la perdita fosse già certa e definitiva nel 2010; la successiva dichiarazione di fallimento del debitore nel 2012 non consentiva comunque di anticipare la deduzione all’anno 2010. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di perdite su crediti dedotte dal reddito d'impresa, il contribuente che contesti il disconoscimento dell'Ufficio deve provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione e fornire elementi certi e precisi della perdita e della sua definitività.
  • La perdita su crediti è deducibile solo nell'esercizio in cui diventa oggettivamente certo che il credito non può più essere soddisfatto; il principio di competenza impedisce al contribuente di scegliere liberamente l'annualità fiscalmente più conveniente.
  • La mera inerzia del creditore nell'attivazione delle iniziative di recupero non basta a dimostrare una perdita fiscalmente rilevante, perché può integrare solo un credito non riscosso per scelta del titolare e non un credito definitivamente irrecuperabile.
  • La successiva apertura di una procedura concorsuale del debitore non consente, da sola, di anticipare a un periodo d'imposta anteriore la deduzione della perdita, se non risulta che la perdita fosse già certa e definitiva in quell'anno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.