Cassazione Civile, Ordinanza n. 00303/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva dedotto, ai fini IRPEF per l’anno 2010, componenti negativi di reddito consistenti in perdite su crediti vantati verso una società poi dichiarata fallita nel 2012. L’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento disconoscendo la deducibilità della perdita per mancanza di elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione veniva riformata con rigetto del ricorso originario. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la sussistenza dei presupposti per la deduzione della perdita su crediti e nel valutare gli indizi di definitività della perdita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che incombe sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione della perdita su crediti, dimostrando con elementi certi e precisi sia l’esistenza della perdita sia la sua definitività e irrecuperabilità. Nel caso concreto il contribuente non aveva provato né l’infruttuoso esperimento delle azioni di recupero, né che la perdita fosse già certa e definitiva nel 2010; la successiva dichiarazione di fallimento del debitore nel 2012 non consentiva comunque di anticipare la deduzione all’anno 2010. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
"elementi certi e precisi"
La deduzione della perdita su crediti richiede la prova, da parte del contribuente, di elementi certi e precisi che attestino la definitività della perdita e l'irrecuperabilità del credito; la perdita va imputata all'esercizio in cui sorge la certezza della sua non soddisfabilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 147 del 2015
È richiamato per il rapporto tra la disciplina originaria e la successiva introduzione del comma 5-bis dell'art. 101 TUIR.
art. 101, comma 5-bis, D.P.R. n. 917 del 1986
È menzionato come disposizione successiva, rilevante per l'interpretazione della deducibilità delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali.
Massime di principio
- In tema di perdite su crediti dedotte dal reddito d'impresa, il contribuente che contesti il disconoscimento dell'Ufficio deve provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione e fornire elementi certi e precisi della perdita e della sua definitività.
- La perdita su crediti è deducibile solo nell'esercizio in cui diventa oggettivamente certo che il credito non può più essere soddisfatto; il principio di competenza impedisce al contribuente di scegliere liberamente l'annualità fiscalmente più conveniente.
- La mera inerzia del creditore nell'attivazione delle iniziative di recupero non basta a dimostrare una perdita fiscalmente rilevante, perché può integrare solo un credito non riscosso per scelta del titolare e non un credito definitivamente irrecuperabile.
- La successiva apertura di una procedura concorsuale del debitore non consente, da sola, di anticipare a un periodo d'imposta anteriore la deduzione della perdita, se non risulta che la perdita fosse già certa e definitiva in quell'anno.
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