Cassazione Civile, Ordinanza n. 10960/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente, licenziato il 9 marzo 2021 per asserito andamento negativo dell'impresa e riorganizzazione aziendale, ha chiesto in giudizio l'accertamento dell'illegittimità del recesso e il pagamento di differenze retributive collegate al riconoscimento anticipato della qualifica dirigenziale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo provata la giustificatezza del licenziamento per effettiva riorganizzazione con soppressione della posizione di General manager e difficoltà finanziarie della società, e aveva escluso la simulazione del rapporto autonomo svolto nel periodo giugno-agosto 2019 prima del rapporto subordinato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizi processuali per omessa/intelligibile motivazione sulla domanda retributiva e mancata considerazione di documenti che, a suo dire, dimostravano il credito; (2) violazione dei principi di buona fede e correttezza e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che la riorganizzazione addotta fosse solo apparente e finalizzata a liberarsi di un dirigente scomodo; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 421 c.p.c. per asserita valutazione superficiale delle prove orali e mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione di allegazione delle domande retributive non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito, ricordando che la produzione documentale non sostituisce l'allegazione del fatto costitutivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una critica alla mera valutazione delle prove non legali o al mancato accoglimento delle istanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede, ma senza accoglimento della censura.
Invocato per l'interpretazione degli atti e documenti, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Invocato dal ricorrente in relazione all'interpretazione contrattuale/documentale.
Invocato dal ricorrente in relazione all'interpretazione secondo buona fede.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nel recesso.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce che la prova documentale non sostituisce l'allegazione del fatto costitutivo e che l'onere di deduzione resta a carico della parte.
art. 39 del CCNL di categoria dei dirigenti
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Invocato dal ricorrente in tema di differenze retributive.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, non quando si contesta il merito della valutazione probatoria.
La sua violazione non coincide con la critica alla valutazione delle prove non legali, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
È richiamato per ribadire che solo un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante può integrare vizio di legittimità.
Invocato per sostenere il mancato esercizio dei poteri officiosi istruttori, ma senza esito favorevole.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla giustificatezza del recesso del dirigente.
art. 2 Costituzione
Richiamato dal ricorrente quale parametro dei doveri di correttezza e tutela della persona.
art. 24 Carta Sociale Europea
Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela contro il recesso ritenuto pretestuoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Richiamata come norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte che denunci una questione giuridica fondata su fatti non esaminati nella sentenza impugnata deve allegare non solo di averla dedotta nei gradi di merito, ma anche indicare specificamente dove ciò sia avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- La produzione documentale non equivale, di per sé, all'allegazione del fatto costitutivo del diritto: se il fatto non è stato tempestivamente e compiutamente dedotto, il giudice non ha un autonomo dovere di esaminare i documenti relativi a quel fatto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia, che restano riservati al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono sprovvisti, non quando la parte contesti semplicemente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Nel licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso deve essere effettiva e non pretestuosa; tuttavia, la verifica della concretezza delle ragioni addotte è rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti.
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