Cassazione Civile, Sentenza n. 26493/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ricorreva in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015: sosteneva che la torre di sostegno dell'aerogeneratore, per la sua solidità, stabilità, volumetria e fondazioni, costituisca una "costruzione" incidendo quindi sulla determinazione della rendita catastale e non possa essere esclusa dalla stima come "macchinario/impianto" funzionale al processo produttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della CTR che aveva accertato in fatto la funzionalità della torre al processo produttivo dell'impianto eolico. La Corte ha interpretato l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 nel senso che l'esclusione dalla stima diretta riguarda gli "impianti" e le dotazioni funzionali al processo produttivo anche se solidamente infisse al suolo: la rilevanza è la strumentalità al processo produttivo, non la mera consistenza fisica. Pertanto la torre, se ricondotta a componente essenziale e attiva dell'aerogeneratore (integrata con navicella e rotore), è esclusa dal computo della rendita catastale. Ricorso incidentale assorbito; spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma esclude dalla stima diretta gli impianti/macchinari funzionali al processo produttivo anche se infissi o integrati strutturalmente: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la mera solidità o immobilizzazione al suolo.
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (interpretazione autentica previgente)
Norma previgente che includeva nelle rendite catastali "costruzioni stabili" connesse al suolo anche elementi necessari all'attività industriale; citata per ricostruire il quadro normativo antecedente alla legge 2015.
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
Richiamava istruzioni e prassi (circolare Agenzia del Territorio n.6/2012) che inquadravano gli impianti produttivi (es. parchi eolici) nell'ambito della stima catastale; tuttavia è stato superato dall'intervento normativo del 2015.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
Interpretazione amministrativa che, basandosi sulle caratteristiche strutturali delle torri, le considerava "costruzioni" da includere nella stima catastale; la Corte ha ritenuto che tale approccio, fondato solo sulla fisicità, non sia compatibile con la norma del 2015 che privilegia la strumentalità al processo produttivo.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Istruzioni tecnico-estimative richiamate nella normativa precedente per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale; utili nel contesto storico-normativo ma subordinate alla modifica introdotta dal 2015.
Massime di principio
- Il criterio decisivo per includere o escludere una componente dalla stima catastale è la sua strumentalità al processo produttivo: se l'elemento è funzionale e necessario alla produzione, è escluso dalla rendita anche se fisicamente stabile e infisso al suolo.
- La sola solidità, volumetria, accessibilità o presenza di fondazioni non basta a qualificare una struttura come "costruzione" imponibile: va valutato il rapporto di funzionalità rispetto all'attività produttiva.
- Spetta al giudice di merito accertare in fatto la natura della componente (mero supporto statico vs componente essenziale e attiva della macchina): tale accertamento è sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto.
- Componenti integrate con le parti attive dell'impianto (es. torre con navicella e rotore che concorrono alla generazione energetica) tendono ad essere qualificate come impianti funzionali e quindi escluse dalla stima.
- Presenza di destinazioni alternative o di funzioni non produttive (es. locali tecnici con uso separabile, funzioni di servizio indipendenti) può indurre a includere l'elemento nella stima catastale.
- In caso di dubbio, valutare la 'residua utilità' dell'elemento al di fuori del processo produttivo: se privo di utilità reddituale al di fuori della produzione, è probabile che sia escluso dalla rendita.
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