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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26327/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La MPS impugnava la sentenza di appello che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell'obbligo della banca terza (Banca Popolare di Bergamo/UBI) nei confronti del debitore esecutato Remo Fausto Wolner Bianchi. Il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava la nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per motivazione insufficiente e oscura: la Corte d'appello non avrebbe collegato fatti e diritto, avrebbe fatto riferimenti generici e contraddittori alle "sentenze penali" e al principio ne bis in idem senza spiegare il rapporto con il thema decidendum (se la banca terza fosse debitrice del soggetto esecutato), omettendo di valutare correttamente la rilevanza della confisca penale e l'ambito di applicazione dell'art. 55 d.lgs. n. 159/2011. Altri motivi di merito erano posti ma sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata oscura, contraddittoria e inferiore al "minimo costituzionale" richiesto, in quanto non chiarisce l'iter logico con il quale si è giunti al rigetto della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo. La Cassazione ha censurato in particolare i riferimenti generici alle "sentenze penali" e al ne bis in idem, l'erronea o non motivata applicazione dell'istituto posto dall'art. 55 del d.lgs. n. 159/2011 e l'assenza di una chiara pronuncia sulla questione nodale (se la banca terza fosse effettivamente debitrice del Bianchi). Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, demandando a quest'ultima di decidere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma secondo, n. 4

    articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato questo comma per dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazione insufficiente: il provvedimento d'appello non raggiunge il minimo essenziale di motivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 547 c.p.c.

    dichiarazione di quantità di cui all'art. 547 c.p.c.

    Richiamato come fase procedurale del pignoramento presso terzi: la banca terza doveva rendere la dichiarazione di quanto appartenente al terzo pignorato

  • art. 548 c.p.c.

    nessuna sentenza ex articolo 548 c.p.c. era stata mai pronunciata

    La Corte di Cassazione rileva che la Corte d'appello ha agito come se esistesse una precedente pronuncia ai sensi dell'art. 548 c.p.c., mentre in realtà non risultava alcuna decisione di tal genere; la citazione appare quindi impropria nel ragionamento d'appello

  • art. 55 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011

    La Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui il conflitto tra la confisca penale e i diritti dei terzi va risolto in base all'art. 55 solo nelle ipotesi previste dal codice antimafia o da norme che vi rinviano; fuori da tali ipotesi si applicano le regole generali (es. anteriorità della trascrizione o dell'acquisto del possesso)

  • art. 104 bis disp. att. c.p.p.

    art. 104 bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato come esempio di norma che rinvia alla disciplina speciale della confisca; la Corte segnala che solo norme del genere giustificano la soluzione fondativa dell'art. 55 nella materia dei terzi

  • Sez. 3, Sentenza n. 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887-01

    Sez. 3 - , Sentenza n. 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887 - 01

    Causa citata a sostegno dell'argomento che, fuori dalle ipotesi specifiche previste dal codice antimafia, la prevalenza della confisca rispetto ai diritti dei terzi si valuta con le regole ordinarie (trascrizione, possesso)

  • Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830

    Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830

    Cita il principio delle Sezioni Unite secondo cui un provvedimento giurisdizionale privo della motivazione minima richiesta deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma secondo, n. 4

Massime di principio

  • La motivazione della decisione deve esplicitare chiaramente l'iter logico-fattuale e il rapporto tra fatti accertati e norma applicata: l'insufficienza motivazionale può determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma secondo, n. 4
  • Quando in sede esecutiva si incrociano pignoramento presso terzi e beni già sottoposti a sequestro/confisca penale, occorre verificare se la confisca rientri nella disciplina speciale del d.lgs. n. 159/2011 (art. 55) o in norme che vi rinviano; solo in tali ipotesi può trovare applicazione la specifica procedura di tutela dei terzi nell'ambito del procedimento penale
  • Se la confisca non rientra nella disciplina antimafia, la soluzione del conflitto tra il diritto del terzo pignorato e la confisca penale si opera con le regole generali (anteriorità della trascrizione, acquisto del possesso, accertamento dell'obbligo del terzo in sede civile di esecuzione)
  • Il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sull'obbligo del terzo deve pronunciarsi specificamente su tale questione; riferimenti generici a pronunce penali o a principi quali il ne bis in idem non sono sufficienti se non collegati e spiegati rispetto al thema decidendum
  • I terzi che ritengano lesi i propri diritti da una confisca penale devono valutare il rimedio corretto: incidente di esecuzione penale quando previsto dalla normativa speciale, altrimenti mezzi di tutela in sede civile (eccezioni, azioni petitorie o domanda di accertamento dell'obbligo del terzo)
  • In caso di decisione di merito insufficiente, la parte soccombente può ottenere la cassazione per vizi motivazionali e il rinvio ad altra composizione per una nuova valutazione di merito
  • Nelle controversie che coinvolgono più giudizi (penali, civili, esecutivi) è essenziale ricondurre con precisione quale pronuncia ha rilevanza preclusiva o vincolante rispetto al nuovo giudizio e motivare adeguatamente ogni riferimento a sentenze pregresse

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