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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26328/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1192/2017 che aveva parzialmente accolto l'opposizione promossa dalle terze datrici di ipoteca contro l'atto di precetto notificato dalla banca. Il motivo pregiudiziale sollevato e valutato dalla Corte di cassazione riguarda il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, in quanto la debitrice principale (Newcom S.n.c.), che aveva partecipato al primo grado, non risulta evocata nel secondo grado; ciò avrebbe reso la pronuncia di appello nulla per mancata presenza di un legittimato passivo necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la nullità della sentenza di appello per difetto di integrità del contraddittorio (mancata evocazione del debitore principale Newcom S.n.c. in secondo grado). Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso il procedimento alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, disponendo inoltre la condanna alle spese del giudizio di legittimità. Per effetto del rinvio non è stata esaminata nel merito la fondatezza degli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.c.

    menzionato nei fatti come norma ai sensi della quale fu proposta l'opposizione

    norma richiamata in relazione all'opposizione all'esecuzione promossa contro i terzi; contestualizza il rimedio esperito dalle terze datrici di ipoteca

  • art. 602 e ss. c.p.c.

    menzionato come riferimento agli artt. 602 e seguenti c.p.c.

    riconoscimento del quadro normativo dell'espropriazione sui beni del terzo e dell'obbligo di garantire il contraddittorio anche con il debitore principale quando l'accertamento produce effetti diretti su di lui

  • art. 615 c.p.c.

    citato in relazione all'opposizione ex art. 615 c.p.c. nel caso di fallimento

    la Corte osserva che anche nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore diretto, anche se fallito, deve essere evocato quando la decisione possa produrre effetti nei suoi confronti

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    citato nella motivazione relativa all'integrazione del contraddittorio in sede di merito

    richiama il potere del giudice di primo grado di provvedere all'integrazione del contraddittorio; la mancanza di tale intervento nei gradi successivi può comportare il vizio dell'intero processo

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    art. 383, comma 3, c.p.c.

    norma che consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza e disporre il rinvio ad altra corte di appello per la prosecuzione del giudizio

  • art. 378 c.p.c.

    citato quale norma in base alla quale le parti hanno depositato memorie

    riferimento formale alla facoltà di depositare memorie in Cassazione; non incide sul principio di nullità rilevato d'ufficio

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione promossa contro beni di terzi (artt. 602 e ss. c.p.c.), il debitore principale è legittimato necessario: se non è evocato in causa, la decisione di merito è nulla per violazione dell'integrità del contraddittorio.
  • La nullità derivante dalla mancata partecipazione del debitore necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Corte di cassazione; la conseguenza tipica è l'annullamento della pronuncia e il rinvio al giudice di merito per riunire le parti necessarie.
  • Se il debitore ha partecipato al primo grado ma non al secondo, il difetto di contraddittorio in appello invalida comunque la pronuncia di secondo grado e impone integrazione del contraddittorio o rinvio.
  • In situazioni analoghe è necessario, per la parte che resiste all'esecuzione o per il giudice, verificare subito la presenza di tutti i legittimati necessari e, in caso contrario, provvedere all'evocazione o alla sospensione/rimessione per evitare la declaratoria di nullità in sede di legittimità.
  • La Cassazione non entra nel merito dei motivi quando pronuncia l'annullamento per vizi processuali così gravi: il rinvio comporta che i profili di merito debbano essere nuovamente valutati dal giudice di appello con la compagine processuale corretta.

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