Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26326/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibili (per genericità) e in parte infondati i motivi di appello avverso il rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale. In cassazione furono dedotti tre motivi principali: (1) violazione dell'art.1306, comma secondo, c.c., per omesso esame della sentenza del Tribunale di Benevento n.297/14 che, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sugli effetti della cartella; (2) insufficiente motivazione circa la identità tra la cartella impugnata e quella annullata dal Tribunale di Benevento; (3) violazione della legge n.681/81 e affermazione che l'opposizione ex art.615 c.p.c. non sarebbe soggetta a termini. In origine l'opposizione davanti al Tribunale lamentava anche decadenza ai sensi dell'art.25 d.p.r. 602/72, prescrizione e inesistenza del credito per mancata notifica del provvedimento prodromico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato e riassunto il contenuto della sentenza del Tribunale di Benevento (violazione dell'onere di cui all'art.366 c.p.c., n.6) e perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su autonoma ratio decidendi (inammissibilità dell'appello per genericità ex art.342 c.p.c.) non investita dal ricorso di cassazione; il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività rispetto alla ratio decidendi della Corte d'appello; il terzo motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata (la Corte d'appello aveva ritenuto che le questioni di merito della pretesa erariale dovessero essere proposte in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione). Non si è provveduto sulle spese per la tardività dei controricorsi del Comune e dell'Agenzia. Decisione: ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art.1306, comma secondo, c.c.

    Il ricorrente invocava che il coobbligato possa opporre la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore; la Corte ha rilevato che, anche se la questione fosse rilevante, il ricorso non ha documentato né spiegato il contenuto della sentenza invocata e, comunque, la Corte d'appello aveva motivato l'inammissibilità del motivo d'appello per genericità, statuizione non censurata in cassazione.

  • art.366, comma primo, n.6, c.p.c.

    Quando il ricorso di cassazione si fonda su documenti, il ricorrente deve indicarli specificamente (trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare quando sono stati prodotti e in quale fascicolo): il mancato assolvimento di tali oneri determina inammissibilità del motivo.

  • art.342 c.p.c.

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili per genericità i motivi di appello relativi alla sentenza del Tribunale di Benevento; quella statuizione costituisce una ratio decidendi autonoma che, non essendo stata impugnata, rende inammissibili le censure successive in cassazione che netrascurano tale ordine di problemi.

  • art.615 c.p.c.

    La Corte di merito ha richiamato la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione all'ordinanza-ingiunzione: le questioni sul merito della pretesa erariale devono essere sollevate nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non nell'opposizione all'esecuzione; la censura del ricorrente relativa ai termini dell'opposizione ex art.615 è risultata non pertinente alla decisione impugnata.

  • art.617 c.p.c.

    Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c. per essere proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella; la Corte di cassazione ha confermato l'inammissibilità del rilievo del ricorrente rispetto alla decisione di merito.

  • art.25 d.p.r. 602/1973

    Al primo grado il ricorrente aveva dedotto decadenza dell'amministrazione; il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti tali eccezioni perché gli atti (verbale, ordinanza ingiunzione, cartella) risultavano regolarmente notificati.

  • legge n.681/1981

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la mancata soggezione a termini dell'opposizione ex art.615 c.p.c.; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto al motivo decisorio contenuto nella sentenza impugnata.

  • art.369 c.p.c.

    Richiamato per la determinazione dei termini di notifica e deposito dei ricorsi e controricorsi; la Corte ha rilevato la tardività dei controricorsi e che per l'opposizione esecutiva non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

Massime di principio

  • In cassazione, se si deduce l'omesso esame di documenti decisivi, il ricorrente deve indicare e riassumere specificamente il contenuto dei documenti (art.366 c.p.c.) e dire in quale fase/processo sono stati prodotti; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se la Corte d'appello formula una ratio decidendi autonoma (es. inammissibilità per genericità ex art.342 c.p.c.) e tale statuizione non è impugnata, la cassazione non può rimettere in discussione questioni estranee a quella ratio.
  • Le questioni di merito relative a pretese erariali (esistenza del credito, notifiche degli atti prodromici) devono essere in genere sollevate nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; l'opposizione all'esecuzione non è il luogo processuale appropriato per discutere il merito della pretesa.
  • L'invocazione, in corso di causa, di sentenze favorevoli ottenute da altri coobbligati può essere rilevante ma richiede tempestiva e documentata allegazione: deduzioni tardive o generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il rispetto dei termini di notifica e deposito dei ricorsi e dei controricorsi è essenziale: controricorsi tardivi possono incidere sulla decisione delle spese e sull'idoneità della difesa, e per l'opposizione esecutiva non si applica la sospensione feriale dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.