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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26329/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva promosso esecuzione forzata per obbligo di fare/disfare (parziale demolizione per rispettare distanze) sulle abitazioni degli esecutati. Il giudice dell'esecuzione dichiarò la chiusura anticipata della procedura ritenendo ineseguibile l'obbligo a causa dell'inerente inadeguatezza sismica della struttura residua. Velia Tiberi impugnò tale decisione con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In Cassazione denunciò, tra l'altro, che il tribunale non aveva valutato la possibilità di esecuzione mediante modalità e opere integrative (consolidamenti, adeguamenti antisismici, anche totale demolizione e parziale ricostruzione se necessario) e che la motivazione del rigetto era apparente perché dava rilievo alla mancata prova sulla data di formazione di eventuali connessioni tra fabbricati, questione comunque coperta dal giudicato sostanziale o irrilevante rispetto all'eseguibilità del comando.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sez. 3) ha rigettato il primo e il quinto motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Avezzano nei punti accolti e, decidendo nel merito dell'opposizione, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la chiusura anticipata della procedura esecutiva. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione deve determinare le modalità tecniche per dare attuazione al titolo esecutivo e valutare eventuali opere integrative (consolidamenti, adeguamenti antisismici, anche totale demolizione e ricostruzione nei limiti del titolo) e che solo un'impossibilità materiale assoluta può impedire l'esecuzione. Ha inoltre ritenuto insoddisfacente e incoerente la motivazione del tribunale relativa alla rilevanza della mancata prova della data delle connessioni tra fabbricati. Per le spese di giudizio ha condannato il controricorrente e gli intimati in solido a pagare le spese a favore della ricorrente, quantificate in dettagli indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Regola l'opposizione agli atti esecutivi: il rimedio con cui il creditore o il terzo possono impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; qui utilizzato dalla ricorrente per impugnare la chiusura anticipata della procedura esecutiva

  • art. 612 c.p.c.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione forzata e di determinare le modalità tecniche di esecuzione degli obblighi di fare o non fare; la Corte sottolinea che tali poteri comprendono l'adozione di opere integrative necessarie per rendere eseguibile il titolo, salvo impossibilità materiale assoluta

  • artt. 629, 630 e 631 c.p.c.

    Norme relative all'estinzione del processo esecutivo e ai rimedi contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione; la sentenza distingue tra estinzione prevista dalla legge e improcedibilità/chiusura anticipata per impossibilità materiale del risultato esecutivo

  • art. 324 c.p.c.

    Riguarda il giudicato; la Corte osserva che questioni risultanti nel tempo antecedente alla formazione del titolo sono coperte dal giudicato sostanziale e quindi non possono impedire l'esecuzione

  • art. 2909 c.c.

    Principio del giudicato che impedisce la riproposizione di questioni già decise: la Corte richiama il ruolo del giudicato sostanziale in relazione a fatti anteriori alla formazione del titolo

  • artt. 615 e 624 c.p.c.

    Norme richiamate nel quinto motivo relativo a possibili effetti preclusivi di atti o iniziative compiute durante il processo esecutivo; la Corte chiarisce che la mancata instaurazione del giudizio di merito da parte dell'opposto non determina un giudicato o una preclusione alla successiva valutazione del giudice dell'esecuzione

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma di natura processuale che ha consentito la trattazione camera- lizzata dell'udienza in epoca Covid; citata come riferimento procedurale per la modalità di discussione in udienza

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Richiamato nel dispositivo per attestare l'esistenza dei presupposti processuali circa il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, con rilievo ai fini del processo civile telematico e delle comunicazioni

  • art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato in motivazione quale principio generale del diritto a un'efficace tutela giurisdizionale e a un ricorso effettivo, a sostegno dell'indefettibilità della tutela esecutiva

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, una volta formato il giudicato sulla condanna a un obbligo di fare o non fare, deve determinare le modalità tecniche per l'attuazione del titolo: ciò include poter disporre e realizzare opere integrative necessarie (consolidamenti, adeguamenti antisismici, autorizzazioni amministrative) affinché l'obbligo sia eseguito, salvo che sussista una impossibilità materiale assoluta.
  • La mera esistenza di difficoltà tecniche o di oneri economici rilevanti non esonera dall'esecuzione: il costo o la complessità delle opere necessarie non costituiscono, di per sé, motivo sufficiente per dichiarare l'ineseguibilità.
  • Se l'esecuzione comporta l'adeguamento a normative (es. antisismiche) o il rilascio di autorizzazioni, tali attività e opere devono essere valutate e poste in essere nell'ambito dell'esecuzione forzata, ove necessarie per rendere il comando esecutivo realizzabile.
  • Questioni di fatto anteriore alla formazione del titolo (es. presunte connessioni tra fabbricati antecedenti alla sentenza) possono essere coperte dal giudicato sostanziale e non possono, salvo casi eccezionali, impedire l'esecuzione; se invece tali fatti sono sorti successivamente, non determinano automaticamente l'ineseguibilità del titolo.
  • La procedura di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ha natura rescissoria e il giudice dell'esecuzione può riesaminare le questioni sottese; la mancata instaurazione di un separato giudizio di merito da parte dell'opposto non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare l'eseguibilità.
  • Distinguere tra 'estinzione' formale del processo esecutivo (ipotesi tassative previste dalla legge) e 'improcedibilità' o chiusura anticipata per impossibilità materiale: la motivazione deve chiarire perché l'obiettivo del titolo non sia raggiungibile e deve considerare tutte le possibili soluzioni tecniche prima di dichiarare l'improcedibilità.

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