Cassazione Civile, Sentenza n. 26331/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Umbria Filler impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, accogliendo l'appello di Antonia De Angelis, aveva dichiarato l'illegittima occupazione da parte della società dei terreni delle particelle nn. 320 e 121 del Comune di Cascia, ordinandone la restituzione previa riambientazione e condannando la Umbria Filler al risarcimento dei danni (valore del materiale estratto e valore del mancato godimento). La ricorrente deduce violazioni di norme sul gioco probatorio (inversione o onere di prova), e censura la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base del mero fatto dell'occupazione (cd. "danno in re ipsa") nonché la decorrenza del danno; la resistente propone ricorso incidentale con vari motivi, tra cui la pretesa omissione di interessi e la mancata pronuncia sul danno per l'asportazione di materiale dalla particella 121.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi principali (relativi alla presunta inversione degli oneri probatori e alla tardività della contestazione), ritenendo corretta l'allocazione dell'onere probatorio a carico della Umbria Filler in quanto era stata formalmente posta in discussione dalla De Angelis la sussistenza di un titolo. Ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivi del ricorso principale (relativi alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e al ricorso alla equitativa senza sufficiente prova dell'esistenza del danno) e il terzo motivo del ricorso incidentale (omessa disamina critica dei rilievi della consulenza di parte rispetto alla CTU): la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per rideterminare le questioni dogliante (in particolare la quantificazione del danno e la valutazione critica delle risultanze peritali). Sono stati dichiarati assorbiti altri motivi; la Corte ha inoltre rimesso alla Corte d'appello rimessa la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa e alla necessità che tale potere non sostituisca l'accertamento dell'esistenza del danno ma intervenga solo quando il danno è ontologicamente certo e il suo ammontare difficile da provare.
art. 2697 c.c.
Riguarda la ripartizione dell'onere della prova: la Corte conferma che chi afferma il possesso di un titolo giustificativo dell'occupazione deve fornire la prova di tale titolo.
art. 360 c.p.c. (n. 4, n. 3, n. 5)
Indica i motivi di cassazione: n.4 per violazione delle norme processuali e del principio di ripartizione dell'onere della prova, n.3 per travisamento della prova in relazione alla liquidazione del danno, n.5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (qui applicato per la mancata valutazione critica dei rilievi della consulenza di parte contro la CTU).
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in riferimento alla presunta tardività di contestazione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la tardività perché la contestazione generale era già stata posta dall'originaria citazione.
art. 2043 c.c.
Principio generale della responsabilità aquiliana, invocato in relazione al risarcimento del danno derivante dall'occupazione illecita.
art. 2056 c.c.
Norma che consente la liquidazione del danno in via equitativa: la Corte precisa che l'uso di tale rimedio presuppone l'esistenza certa del danno e la difficoltà di determinare il suo ammontare.
art. 1223 c.c.
Regola il risarcimento per fatto illecito; richiamata in relazione alla quantificazione del danno.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la prova dell'esatto ammontare è impossibile o particolarmente difficile; la Corte ne delimita i presupposti.
art. 2059 c.c.
Norma sulla liquidazione del danno non patrimoniale; richiamata nella critica al riconoscimento del danno morale/biologico sulla base del solo fatto dell'occupazione.
art. 981 c.c.
Citato in relazione a questioni sul possesso e sulla decorrenza del diritto; la Corte ha ritenuto assorbite alcune questioni affidate a motivi non accolti.
art. 982 c.c.
Richiamato in combinato disposto con le norme sulla proprietà e sulla detenzione, ma non è stato decisivo nelle statuizioni della Cassazione.
art. 1014 c.c.
Norma relativa all'uso del fondo altrui; citata nella difesa della titolarità di godimento, ma non rilevante per la decisione finale.
art. 1072 c.c.
Riferimento a norme sulla produzione di beni del sottosuolo e impianti estrattivi, richiamata nel quadro delle contestazioni sulla materia estratta; la Corte ha però demandato nuova valutazione sulla quantificazione del materiale.
art. 633 c.p.
Fattispecie penale di invasione di terreni o edifici; evocata in riferimento al possibile rilievo penale dell'occupazione, ma la Corte chiarisce che la sola astratta configurabilità del reato non basta a fondare il risarcimento non patrimoniale senza prova delle conseguenze dannose.
art. 23 Cost.
Richiamato nel quadro della giurisprudenza che limita il ricorso al "danno punitivo" solo quando vi sia espressa previsione normativa, confermando il divieto di trasformare l'evento in automa in misura risarcitoria punitiva senza base normativa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di pronuncia sulle domande: la Corte ha ritenuto assorbita la questione dopo l'accoglimento di altri motivi.
Massime di principio
- Chi dichiara di possedere un titolo che legittima l'occupazione di un bene immobile deve fornire la relativa prova: l'onere probatorio spetta a chi afferma il fatto costitutivo del proprio diritto.
- La mera occupazione illegittima di un immobile non determina automaticamente e di per sé un diritto al risarcimento in misura predeterminata (no al riconoscimento del "danno in re ipsa" come danno-conseguenza senza l'allegazione e prova degli effetti dannosi).
- Il danneggiato deve allegare e, in via ordinaria, provare i fatti che dimostrano l'esistenza del danno (es. l'intenzione concreta di mettere il bene a frutto); le presunzioni semplici possono alleggerire l'onere probatorio ma non sostituire l'allegazione dei fatti da accertare.
- La liquidazione equitativa del danno (artt.1226 e 2056 c.c.) richiede che il giudice abbia già accertato l'esistenza ontologica del danno e che sussista l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne l'ammontare; non è un surrogato dell'accertamento del danno.
- Se la valutazione del danno si fonda su una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e la parte avversa produce una consulenza di parte con rilievi specifici e circostanziati, il giudice è tenuto a valutare esplicitamente tali critiche o a motivare puntualmente l'adesione al CTU; altrimenti la decisione è viziata per omessa valutazione ex art.360 n.5 c.p.c.
- La semplice riscontrabilità di una fattispecie penale astratta (es. invasione) non sostituisce la prova del danno civile: il danno non patrimoniale richiede la dimostrazione delle conseguenze sulla persona o sul patrimonio.
- In caso di carenza motivazionale su aspetti decisivi (quantificazione del danno, controllo critico delle perizie), la Corte di cassazione può cassare e rinviare il giudizio alla corte territoriale per nuovo esame in diversa composizione.
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