Cassazione Civile, Ordinanza n. 22544/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di tre società e, per trasparenza/ristretto numero dei soci, da un avviso emesso anche nei confronti del socio, al quale erano imputati maggiori redditi. In primo grado, con riferimento all'avviso emesso nei confronti del socio, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, annullando l'avviso e disponendo che l'Ufficio rideterminasse il maggior reddito tenendo conto di altra sentenza resa sugli accertamenti delle società. L'Ufficio, in esecuzione di tale assetto, aveva poi iscritto a ruolo le somme residue ed emesso cartella di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che essa fosse nulla per difetto di motivazione, poiché non indicava i calcoli e presupponeva un avviso ormai annullato integralmente, senza un nuovo atto impositivo che quantificasse il dovuto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che la precedente sentenza avesse annullato l'accertamento e che, quindi, mancasse un atto presupposto. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR ha riesaminato una questione già coperta da giudicato interno, perché il giudice di primo grado aveva già escluso l'obbligo di emettere un nuovo avviso e tale statuizione non era stata impugnata dal contribuente; con il secondo denuncia violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR ha erroneamente affermato la necessità di un nuovo avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che sulla questione dell'esistenza solo parziale dell'avviso e dell'assenza dell'obbligo di emettere un nuovo atto si fosse formato giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado aveva espressamente statuito in tal senso e il contribuente non aveva proposto appello incidentale sul punto. Ne consegue che la CTR non poteva interpretare la precedente decisione come un annullamento integrale dell'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che la statuizione espressa del giudice di primo grado, non impugnata dalla controparte, si consolida in giudicato interno e preclude al giudice d'appello il riesame della stessa questione.
La Corte non affronta nel merito la portata della disposizione, perché il relativo motivo resta assorbito; rileva soltanto che la questione della necessità di un nuovo avviso non poteva essere riesaminata in contrasto con il giudicato interno.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la statuizione espressa del giudice di primo grado su una questione di merito o processuale, se non specificamente censurata con appello incidentale dalla parte interessata, si consolida come giudicato interno e non può essere riesaminata dal giudice di appello.
- Quando una sentenza tributaria dispone l'annullamento parziale dell'avviso e contestualmente impone all'Ufficio di rideterminare il maggior reddito, non necessariamente richiede l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, potendo residuare una pretesa impositiva da quantificare nel rispetto del decisum.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice può essere chiamato a rideterminare l'entità concreta della pretesa impositiva alla luce degli atti e delle risultanze processuali, senza che ciò implichi automaticamente la caducazione integrale dell'atto originario.
Come è indicizzato
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