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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35340/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico, iscritto nel 1992 a una scuola di specializzazione dopo la laurea in medicina, aveva percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991 e ha agito in giudizio chiedendo: la differenza tra tale importo e la maggiore remunerazione prevista per gli specializzandi iscritti dal 2007 in poi, ovvero in subordine quella prevista dal CCNL dell’area dirigenza medica 1998-2001; ulteriormente in subordine, l’indicizzazione annuale e l’adeguamento triennale della borsa, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance professionale; in ogni caso, la ricostruzione della posizione previdenziale per omesso versamento dei contributi. Il ricorso per cassazione censurava il rigetto della domanda principale sul presupposto che la borsa percepita non fosse una remunerazione adeguata ai sensi del diritto comunitario e che fosse comunque divenuta inadeguata per il mancato aggiornamento; con il secondo motivo contestava il diniego dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio. Le amministrazioni resistenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione del giudicato interno sulla loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di adeguamento e indicizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha anche dichiarato inammissibile, per la parte non esaminabile, il secondo motivo del ricorso principale perché coperto da giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute; sul punto ha però accolto il ricorso incidentale, rilevando che la Corte d’appello aveva deciso nel merito una domanda ormai preclusa dal giudicato interno, e ha disposto la correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi indicati. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo. Il risultato pratico è favorevole alle amministrazioni resistenti, ma con correzione della motivazione della decisione impugnata sul punto dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 257/1991

    Costituisce la disciplina economica applicabile ai medici specializzandi iscritti prima del 2007; la borsa prevista non è considerata, secondo l'orientamento consolidato richiamato, in violazione del diritto comunitario quanto alla misura della remunerazione.

  • d.lgs. 368/1999, art. 39

    La disciplina del trattamento economico introdotta da questa norma si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, per effetto di ripetuti differimenti.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Non introduce alcun obbligo ulteriore, per gli Stati membri, circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Rende inammissibile il motivo quando la questione è già stata risolta da una giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Impone l'esame prioritario del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale quando il primo investe una questione pregiudiziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno formatosi sulla mancanza di legittimazione passiva preclude la decisione nel merito sulla domanda proposta contro i soggetti per i quali tale difetto sia stato definitivamente accertato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso fondato su tesi già ripetutamente ritenute infondate integra abuso del processo e giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. 257/1991, senza che la direttiva comunitaria imponga una diversa e più elevata misura della remunerazione.
  • Il diritto comunitario richiamato in materia di specializzandi non stabilisce un parametro vincolante sulla quantificazione della borsa di studio, rimettendo agli Stati membri la determinazione della misura adeguata.
  • Le domande relative all'adeguamento o all'indicizzazione di un credito devono essere esaminate solo se il giudicato interno non abbia già precluso la questione della legittimazione passiva o di altri profili decisi in via definitiva.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La riproposizione seriale di ricorsi fondati su tesi già reiteratamente respinte può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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