Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21374/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e la loro sostanziale reiterazione rispetto all'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, ma l'ordinanza si concentra esclusivamente sulla struttura del ricorso. La Corte rileva che i motivi sono privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia perché formulati in modo generico e indeterminato, sia perché meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta completa e logica. In particolare, i primi due motivi, relativi alla responsabilità per i capi c) e d), non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; gli ultimi due, relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche, ripropongono censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità quando le censure sono generiche, indeterminate o meramente riproduttive di quelle già respinte in appello.

  • art. 114 c.p.

    La difesa aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la Corte rileva tuttavia che la censura era solo reiterativa e non si confrontava con la motivazione di merito.

  • art. 126 disp. att. c.p.p.

    Non citata espressamente nel testo fornito; non inserita.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non presentano specificità intrinseca ed estrinseca, cioè quando sono generici oppure non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito non integra una critica argomentata idonea a sorreggere il ricorso per cassazione.
  • La censura che investe il mancato riconoscimento di attenuanti o di circostanze favorevoli deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.