Cassazione Penale, Ordinanza n. 21374/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e la loro sostanziale reiterazione rispetto all'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, ma l'ordinanza si concentra esclusivamente sulla struttura del ricorso. La Corte rileva che i motivi sono privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia perché formulati in modo generico e indeterminato, sia perché meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta completa e logica. In particolare, i primi due motivi, relativi alla responsabilità per i capi c) e d), non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; gli ultimi due, relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche, ripropongono censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità quando le censure sono generiche, indeterminate o meramente riproduttive di quelle già respinte in appello.
La difesa aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la Corte rileva tuttavia che la censura era solo reiterativa e non si confrontava con la motivazione di merito.
Non citata espressamente nel testo fornito; non inserita.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non presentano specificità intrinseca ed estrinseca, cioè quando sono generici oppure non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
- La mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito non integra una critica argomentata idonea a sorreggere il ricorso per cassazione.
- La censura che investe il mancato riconoscimento di attenuanti o di circostanze favorevoli deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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