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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in materia cautelare. Il motivo rilevato e decisivo dalla Corte non attiene al merito del provvedimento impugnato, ma alla forma del ricorso: esso è stato presentato dalla parte personalmente, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento, compresi quelli cautelari, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla persona sottoposta a indagini, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede il ministero difensivo nei casi previsti.

  • art. 613 c.p.p.

    È la norma centrale della decisione: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Viene indicata come fonte della modifica normativa che ha rafforzato il requisito formale della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente.
  • A pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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