Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di truffa, deducendo: 1) vizio sulla prova della penale responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e la non corretta individuazione dell'autrice del fatto; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità e, comunque, mirava a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse nel giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano già motivatamente valorizzato elementi quali la titolarità della carta postepay, la tardività della denuncia di smarrimento, il mancato blocco della carta e il successivo utilizzo della stessa. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, come già fatto dalla corte territoriale.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Individua il reato oggetto di condanna e del controllo di legittimità, senza che la Cassazione rimetta in discussione la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va apprezzata anche in senso estrinseco, rispetto alla sentenza impugnata, e non può risolversi nella mera riproposizione delle censure di appello.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama in modo congruo elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La mancanza di specificità del ricorso può derivare non solo da genericità interna della censura, ma anche dalla sua non correlazione con la motivazione della sentenza impugnata o dalla mera ripetizione di doglianze già disattese in appello.
- Il controllo sulla responsabilità penale non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella selezione e nel giudizio di attendibilità delle prove, salvo che siano denunciati specifici travisamenti decisivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento, in modo sintetico ma congruo, a elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi; non è richiesta una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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