Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo che nel testo fosse stato erroneamente riportato che il Procuratore generale avesse chiesto il rigetto del ricorso, mentre in udienza avrebbe invece concluso per l'annullamento senza rinvio. L'istante ha inoltre richiamato il precedente rigetto di un'analoga istanza per difetto di specifico interesse, sostenendo che, in materia di correzione di errore materiale, tale interesse non sarebbe richiesto e che quindi la domanda poteva essere riproposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha ritenuto che si trattasse di una indebita riproposizione di una questione già decisa con precedente ordinanza della stessa Sezione, ormai preclusa per il principio di definitività delle pronunce della Corte di cassazione. Ha inoltre osservato che non era stato dedotto un errore di fatto e che non veniva in rilievo un errore materiale riferibile specificamente all'ordinanza precedente. Non sono state adottate pronunce accessorie, trattandosi di una mera istanza e non di un ricorso.
Norme richiamate
principio di definitività delle pronunce della Corte di cassazione
preclude, salvi i rimedi straordinari, il riesame di ogni questione di merito o di rito già insindacabilmente decisa dalla Corte
richiamato solo implicitamente come istituto della correzione dell'errore materiale, ma la decisione afferma che nel caso concreto non era dedotto un vero errore materiale
Sez. U. n. 19 del 09/10/1996, Armati
richiamata per il principio di definitività delle pronunce della Cassazione
Sez. U, n. 7 del 31/05/1991, Versaci, Rv. 187854 - 01
richiamata per il principio di definitività delle pronunce della Cassazione
Massime di principio
- L'istanza di correzione non può essere utilizzata per riproporre questioni già decise dalla Corte di cassazione, poiché opera il principio di definitività delle sue pronunce.
- La correzione dell'errore materiale presuppone un errore effettivamente materiale e specificamente riferibile all'atto da correggere; se la deduzione riguarda un diverso profilo o un preteso errore di fatto, l'istanza non è ammissibile.
- Una domanda di correzione già esaminata e definita con ordinanza non è reiterabile, salvo i rimedi straordinari espressamente previsti.
- Quando l'istanza è inammissibile e non si tratta di un vero ricorso, non seguono pronunce accessorie.
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