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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e non specifico l'unico motivo proposto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Napoli del 22/10/2024. L'unico motivo dedotto contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, con riferimento alla rapina oggetto di condanna. La Corte di cassazione rileva che il motivo è privo di concreta specificità e manifestamente infondato. In particolare osserva che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione di gravame quando tale deduzione risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva e non siano prospettate ragioni sulla sua decisività, specie se incompatibili con la decisione adottata. Nel caso concreto i giudici di merito avevano implicitamente escluso la lieve entità della rapina valorizzando negativamente, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità del reato per le modalità della condotta e la capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari e dalla negativa condotta di vita.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, valorizzando precedenti giudiziari e negativa condotta di vita per escludere il riconoscimento di benefici o attenuanti.

  • cod. proc. pen.

    La Corte afferma il principio per cui in cassazione non è censurabile la sentenza per il silenzio su una deduzione di gravame, se essa risulta comunque disattesa dalla motivazione complessiva e manca la deduzione della sua decisività.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere utilmente dedotto il vizio di omessa risposta su uno specifico motivo di appello quando la questione sia stata sostanzialmente disattesa dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
  • La censura sul mancato riconoscimento di una lieve entità o di un'attenuante non è ammissibile se formulata in modo generico e privo di specificità concreta.
  • Il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato sulla valutazione negativa degli indici di cui all'art. 133 c.p., tra cui la gravità del fatto, i precedenti penali e la condotta di vita dell'imputato.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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