Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non rispettavano il requisito di specificità ex art. 581 c.p.p., erano in larga parte riproduttivi delle doglianze già disattese in appello e miravano a una diversa lettura del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per reati in materia di circolazione di beni contraffatti e ricettazione. La difesa ha dedotto: nullità del decreto introduttivo del giudizio; mancata riqualificazione dei fatti nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; difetto di motivazione sul mancato ricorso alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, reiterativi di quelli già respinti in appello e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di travisamento della prova con carattere decisivo.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro genericità o mera riproposizione di censure già respinte determina l'inammissibilità.
La difesa aveva chiesto la riqualificazione dei fatti nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza, ma la Corte ha ritenuto ostativa la motivazione di merito già resa in appello.
La Corte ha richiamato il diniego della particolare tenuità del fatto già motivato dal giudice di merito.
È richiamata la conferma della responsabilità per il delitto di commercio di prodotti con segni falsi.
È richiamata la conferma della responsabilità per il delitto di ricettazione.
La Corte ribadisce che il silenzio su una deduzione non integra vizio quando la questione risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi di ricorso privi di specificità, generici, meramente assertivi o riproduttivi delle doglianze già respinte in appello.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento del merito, riservati al giudice di merito.
- Il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore è decisivo e idoneo a disarticolare l'intera struttura argomentativa della sentenza; non basta prospettare una diversa lettura degli atti.
- Il silenzio della sentenza impugnata su una singola deduzione difensiva non determina di per sé vizio, se la questione risulta comunque logicamente superata dalla motivazione complessiva.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto o di applicazione della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, non potendo essere veicolata in cassazione come mera critica alternativa di merito.
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