Cassazione Penale, Sentenza n. 13546/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno allegato plurimi vizi: per D'Aniello vizi di motivazione relativi alla responsabilità per l'incendio (assenza di prova della consegna dell'ordigno a Montenero; l'ordigno sarebbe provato solo da una fotografia e mai ritrovato; mancata valutazione della conversazione intercettata in cui Montenero parla di errore; inosservanza circa la conoscenza dei sigilli posti sul bene; e incompatibilità tra il movente di danneggiamento e il dolo specifico richiesto dall'art. 6 l. 2/10/1967 n.895). Per Montenero rilievi processuali e di diritto: illegittimità del sequestro per una perquisizione d'iniziativa presuntamente illegittima; inutilizzabilità della consulenza del P.M. per mancati avvisi ex art. 360 c.p.p.; e vizio per presunta applicazione retroattiva della più grave fattispecie (art. 421-bis c.p.), più sfavorevole rispetto alla norma vigente al fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte: 1) Il ricorso di D'Aniello è parzialmente fondato. Sono respinti i primi quattro motivi (rimangono valide le valutazioni del merito su foto, contatti telefonici, movimenti delle celle e altra prova), ma è accolto il quinto motivo relativo al capo n. 5 (art. 6 l. n. 895/67) perché la motivazione non ha adeguatamente dimostrato il dolo specifico richiesto (la sentenza di appello si è limitata a una formula generica "gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità" senza inquadrare elementi di contesto che dimostrino l'intento di incutere pubblico timore). Pertanto la condanna di D'Aniello per il capo n. 5 è annullata con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; il resto del ricorso è respinto. 2) Il ricorso di Montenero è respinto, ma beneficia dell'estensione soggettiva dell'accoglimento ottenuto da D'Aniello (art. 587 c.p.p.) per il capo n. 5: la condanna di Montenero per il capo n. 5 è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Resta invece in piedi il resto della sentenza di appello (si confermano, quindi, le altre condanne e le pene già determinate dalla Corte di appello) e Montenero è condannato al pagamento delle spese processuali in cassazione. In sintesi: annullamento limitato e rinvio per il solo capo n. 5; rigetto nel resto.
Norme richiamate
art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895
"chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni"
La Corte ha ricordato che la fattispecie richiede un dolo specifico (finalità di incutere pubblico timore/ tumulto/ attentato alla sicurezza pubblica). Tale dolo è un "movente normativamente qualificato" e va desunto non solo dall'azione materiale ma anche dagli elementi di contesto; non è incompatibile con una ulteriore finalità individuale (es. danneggiamento), ma quest'ultima deve emergere chiaramente dalla motivazione per ritenere integrato l'art. 6.
art. 421-bis cod. pen. (norma vigente successivamente, trasfusione dell'art. 6 l. 895/67)
La Corte osserva che la modifica normativa ha riguardato la cornice sanzionatoria ma non la descrizione della fattispecie; inoltre, nel caso concreto la pena relativa al capo n. 5 è stata quantificata come aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., non applicando la nuova forbice edittale.
Applicata per estendere agli altri coimputati (qui Montenero) gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di motivi di un ricorrente quando i motivi non siano esclusivamente personali.
Richiamato per spiegare che la pena del reato satellite (capo n. 5) è stata determinata come aumento per continuazione, secondo la regola di accumulo/moltiplicazione, e non sulla base della singola forbice edittale della norma invocata.
art. 354, comma 2 cod. proc. pen.
Riferito al potere di sequestro da parte della polizia giudiziaria: la Corte ha ribadito che il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti è legittimo e non necessariamente viziato dall'eventuale illegittimità della perquisizione precedente.
Riconfermato il principio per cui il giudice valorizza le prove acquisite e ne rende conto nella motivazione: il sistema processuale non è fondato sulla prova legale, pertanto elementi come foto, intercettazioni, movimenti di celle possono valere come prova se il ragionamento del giudice è privo di fratture logiche.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi in cassazione (rigore sui motivi consentiti per chi impugna).
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Applicato per la statuizione sulle spese di procedura: la Corte ha condannato il ricorrente Montenero al pagamento delle spese di cassazione nonostante l'estensione favorevole ottenuta dall'altro ricorrente.
Massime di principio
- La prova di un ordigno artigianale distrutto nell'incendio può essere desunta da fotografie, contatti telefonici e altri elementi di contesto: il giudice di merito può ritenere tali elementi convincenti se il ragionamento è logicamente motivato (art. 192 c.p.p.).
- Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova e possono essere ritenute subordinanti senza che ci sia una violazione procedurale automatica; non ogni dissenso fra dichiarazioni impedisce la condanna se il resto del compendio probatorio regge.
- Per la fattispecie di cui all'art. 6 L. 895/67 (oggi art. 421-bis c.p.) il dolo specifico richiede elementi di contesto che mostrino una finalità collettiva (incutere pubblico timore, suscitare tumulto, attentare alla sicurezza pubblica): la mera pericolosità dell'azione o una formula generica nella motivazione non sono sufficienti.
- Il fatto che l'agente persegua anche un movente individuale (es. danneggiamento) non esclude di per sé la sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 6; tuttavia la presenza di tale dolo deve essere adeguatamente motivata con elementi che mostrino la direzione finalistica verso la collettività.
- Un sequestro di oggetti pertinenti al reato effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non è automaticamente annullato dalla eventuale illegittimità di una perquisizione precedente: la validità degli atti va valutata separatamente e la nullità della perquisizione non sempre si riverbera sul sequestro.
- L'estensione degli effetti favorevoli di una annullamento (art. 587 c.p.p.) opera quando il motivo accolto non è esclusivamente personale: coimputati non appellanti possono beneficiare dell'annullamento su quel punto.
- In caso di contestazione di norma modificata successivamente al fatto, occorre verificare come la pena sia stata determinata: se la sanzione contestata è stata quantificata come aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., non si applica automaticamente la nuova forbice edittale più sfavorevole.
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