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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13546/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno allegato plurimi vizi: per D'Aniello vizi di motivazione relativi alla responsabilità per l'incendio (assenza di prova della consegna dell'ordigno a Montenero; l'ordigno sarebbe provato solo da una fotografia e mai ritrovato; mancata valutazione della conversazione intercettata in cui Montenero parla di errore; inosservanza circa la conoscenza dei sigilli posti sul bene; e incompatibilità tra il movente di danneggiamento e il dolo specifico richiesto dall'art. 6 l. 2/10/1967 n.895). Per Montenero rilievi processuali e di diritto: illegittimità del sequestro per una perquisizione d'iniziativa presuntamente illegittima; inutilizzabilità della consulenza del P.M. per mancati avvisi ex art. 360 c.p.p.; e vizio per presunta applicazione retroattiva della più grave fattispecie (art. 421-bis c.p.), più sfavorevole rispetto alla norma vigente al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte: 1) Il ricorso di D'Aniello è parzialmente fondato. Sono respinti i primi quattro motivi (rimangono valide le valutazioni del merito su foto, contatti telefonici, movimenti delle celle e altra prova), ma è accolto il quinto motivo relativo al capo n. 5 (art. 6 l. n. 895/67) perché la motivazione non ha adeguatamente dimostrato il dolo specifico richiesto (la sentenza di appello si è limitata a una formula generica "gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità" senza inquadrare elementi di contesto che dimostrino l'intento di incutere pubblico timore). Pertanto la condanna di D'Aniello per il capo n. 5 è annullata con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; il resto del ricorso è respinto. 2) Il ricorso di Montenero è respinto, ma beneficia dell'estensione soggettiva dell'accoglimento ottenuto da D'Aniello (art. 587 c.p.p.) per il capo n. 5: la condanna di Montenero per il capo n. 5 è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Resta invece in piedi il resto della sentenza di appello (si confermano, quindi, le altre condanne e le pene già determinate dalla Corte di appello) e Montenero è condannato al pagamento delle spese processuali in cassazione. In sintesi: annullamento limitato e rinvio per il solo capo n. 5; rigetto nel resto.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    "chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni"

    La Corte ha ricordato che la fattispecie richiede un dolo specifico (finalità di incutere pubblico timore/ tumulto/ attentato alla sicurezza pubblica). Tale dolo è un "movente normativamente qualificato" e va desunto non solo dall'azione materiale ma anche dagli elementi di contesto; non è incompatibile con una ulteriore finalità individuale (es. danneggiamento), ma quest'ultima deve emergere chiaramente dalla motivazione per ritenere integrato l'art. 6.

  • art. 421-bis cod. pen. (norma vigente successivamente, trasfusione dell'art. 6 l. 895/67)

    La Corte osserva che la modifica normativa ha riguardato la cornice sanzionatoria ma non la descrizione della fattispecie; inoltre, nel caso concreto la pena relativa al capo n. 5 è stata quantificata come aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., non applicando la nuova forbice edittale.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Applicata per estendere agli altri coimputati (qui Montenero) gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di motivi di un ricorrente quando i motivi non siano esclusivamente personali.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che la pena del reato satellite (capo n. 5) è stata determinata come aumento per continuazione, secondo la regola di accumulo/moltiplicazione, e non sulla base della singola forbice edittale della norma invocata.

  • art. 354, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito al potere di sequestro da parte della polizia giudiziaria: la Corte ha ribadito che il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti è legittimo e non necessariamente viziato dall'eventuale illegittimità della perquisizione precedente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riconfermato il principio per cui il giudice valorizza le prove acquisite e ne rende conto nella motivazione: il sistema processuale non è fondato sulla prova legale, pertanto elementi come foto, intercettazioni, movimenti di celle possono valere come prova se il ragionamento del giudice è privo di fratture logiche.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi in cassazione (rigore sui motivi consentiti per chi impugna).

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese di procedura: la Corte ha condannato il ricorrente Montenero al pagamento delle spese di cassazione nonostante l'estensione favorevole ottenuta dall'altro ricorrente.

Massime di principio

  • La prova di un ordigno artigianale distrutto nell'incendio può essere desunta da fotografie, contatti telefonici e altri elementi di contesto: il giudice di merito può ritenere tali elementi convincenti se il ragionamento è logicamente motivato (art. 192 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova e possono essere ritenute subordinanti senza che ci sia una violazione procedurale automatica; non ogni dissenso fra dichiarazioni impedisce la condanna se il resto del compendio probatorio regge.
  • Per la fattispecie di cui all'art. 6 L. 895/67 (oggi art. 421-bis c.p.) il dolo specifico richiede elementi di contesto che mostrino una finalità collettiva (incutere pubblico timore, suscitare tumulto, attentare alla sicurezza pubblica): la mera pericolosità dell'azione o una formula generica nella motivazione non sono sufficienti.
  • Il fatto che l'agente persegua anche un movente individuale (es. danneggiamento) non esclude di per sé la sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 6; tuttavia la presenza di tale dolo deve essere adeguatamente motivata con elementi che mostrino la direzione finalistica verso la collettività.
  • Un sequestro di oggetti pertinenti al reato effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non è automaticamente annullato dalla eventuale illegittimità di una perquisizione precedente: la validità degli atti va valutata separatamente e la nullità della perquisizione non sempre si riverbera sul sequestro.
  • L'estensione degli effetti favorevoli di una annullamento (art. 587 c.p.p.) opera quando il motivo accolto non è esclusivamente personale: coimputati non appellanti possono beneficiare dell'annullamento su quel punto.
  • In caso di contestazione di norma modificata successivamente al fatto, occorre verificare come la pena sia stata determinata: se la sanzione contestata è stata quantificata come aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., non si applica automaticamente la nuova forbice edittale più sfavorevole.

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