Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di licenziamento, nel quale il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso intimato da una società e aveva disposto la reintegrazione del lavoratore, oltre al risarcimento del danno commisurato alle mensilità di retribuzione globale di fatto maturate dal licenziamento alla reintegra. Successivamente era stato attivato un procedimento di correzione di errore materiale sul dispositivo della sentenza di primo grado, con integrazione della condanna risarcitoria fino al limite massimo di dodici mensilità, coerentemente con quanto riportato nella motivazione. Il lavoratore ha impugnato l’ordinanza/sentenza di correzione sostenendo, con due motivi, che: 1) il procedimento di correzione sarebbe stato usato illegittimamente per modificare una sentenza ormai passata in giudicato, oltre i limiti dell’art. 288 c.p.c., poiché la correzione sarebbe ammessa solo per errori materiali ictu oculi percepibili; 2) nel processo del lavoro il dispositivo letto in udienza avrebbe autonomia e non potrebbe essere integrato o rettificato sulla base della motivazione, sicché il contrasto tra dispositivo e motivazione avrebbe dovuto condurre a una nullità impugnabile con i mezzi ordinari. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza di correzione di errore materiale non sia autonomamente impugnabile, neppure ex art. 111 Cost., salvo che nei limiti in cui si contestino gli effetti sostanziali della correzione o l’ammissibilità/fondatezza del relativo procedimento. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva interpretato l’atto di impugnazione del lavoratore in modo riservato e non sindacabile in cassazione, escludendo che le censure integrassero una nullità processuale, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o un vizio di qualificazione giuridica/fattuale dedotto nei modi corretti. In ogni caso, il ricorso non aveva efficacemente aggredito una seconda autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, e ciò ha determinato ulteriore inammissibilità per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione
prevede uno specifico regime di impugnazione della sentenza corretta; il provvedimento di correzione non è liberamente impugnabile per altra via e non può essere usato per incidere sul contenuto decisorio oltre la mera rettifica materiale.
art. 177, terzo comma, n. 3 c.p.c.
le ordinanze per le quali la legge preveda uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili; la Corte lo richiama per escludere altre forme di impugnazione del provvedimento correttivo.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario non è ammissibile contro il provvedimento di correzione, perché privo di natura decisoria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge è richiamata solo per evidenziare che il ricorrente non ha correttamente incanalato le proprie doglianze contro l'interpretazione dell'atto o la seconda ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte esclude che le doglianze integrino una nullità processuale, sia per difformità del giudice dal paradigma processuale, sia per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
viene richiamato per escludere che il ricorso abbia denunciato in modo corretto un omesso esame di fatto decisivo.
la Corte osserva che, per censurare l'interpretazione dell'atto processuale, occorre dedurre la violazione dei criteri ermeneutici e indicare le ragioni del contrasto e il testo interpretato; il ricorrente non lo ha fatto.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
è richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento di correzione dell'errore materiale ha natura non decisoria e amministrativa: non è autonomamente impugnabile se non nei limiti in cui si contestino gli effetti sostanziali della correzione o la correttezza del procedimento che la ha disposta.
- L'art. 288 c.p.c. consente l'impugnazione della sentenza solo con riferimento alle parti corrette e secondo il termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di correzione; non è ammesso utilizzare il procedimento di correzione per introdurre una revisione del giudicato o una modifica del contenuto concettuale della decisione.
- La censura dell'interpretazione di un atto processuale richiede una critica specifica ai criteri ermeneutici applicati dal giudice e l'indicazione del testo interpretato e delle affermazioni ritenute erronee; una mera contrapposizione della propria lettura è inammissibile.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata o insufficiente censura di una sola di esse rende inammissibili le censure sulle altre, perché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque eliminare la base decisoria residua.
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