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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36235/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La impugnazione mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Modica. Il ricorrente contestava: a) la ritenuta insussistenza dell'interesse ad impugnare, sostenendo di aver correttamente abbinato un nuovo veicolo all'autorizzazione n.16 e di aver ricevuto un nulla osta dal Comune di Modica (seppur indirizzato impropriamente); b) la fondatezza della censura sul mancato esame delle deroghe richiamate (art.10-bis, comma 9, I. n.12/2019) e la reale disponibilità di sede operativa e rimessa nel comune autorizzante; c) vizi motivazionali e violazione di legge quanto al periculum in mora e alla qualificazione come falsa attestazione (dichiarazione ex art.47 DPR n.445/2000).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità e inutilità dei motivi: in particolare ha respinto il secondo e terzo motivo come inammissibili e ha ritenuto assorbente ogni ulteriore questione. La Corte ha confermato il principio secondo cui, dal 01/01/2019, per l'attività di NCC il vettore deve avere nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione la sede operativa e almeno una rimessa; le attestazioni anteriori a tale data che non corrispondono alla realtà costituiscono mera forma e possono integrare un'originaria decettività. Il Tribunale di Ragusa aveva correttamente valutato elementi di fatto (veicolo operante stabilmente a Roma, residenza del La Rosa nel Lazio, comodato d'uso della rimessa, assenza di attività nei territori di Ragusa/Modica) tali da sostenere il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, Legge 15/01/1992, n. 21

    la sede operativa del vettore e almeno una rimessa "devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"

    Dal 01/01/2019 la norma richiede che sede e rimessa siano nel comune autorizzante; ulteriori rimesse sono ammesse solo nella stessa provincia/area metropolitana (o regione per la Sicilia) previo adempimento comunicativo

  • art. 10-bis, d.l. 14/12/2018, n. 135 (normativa collegata e sue conversioni)

    Ha modificato e reso più stringente il regime territoriale per l'NCC abrogando le precedenti sospensioni e consentendo comunque, in via transitoria e poi stabilmente, l'apertura di più rimesse a livello provinciale

  • art. 47, d.P.R. 28/12/2000, n. 445

    Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono corrispondere al vero; una dichiarazione mendace può costituire elemento per valutare la decettività e l'eventuale responsabilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 56 del 26/03/2020

    Ha confermato la legittimità degli obblighi di territorialità (sede e rimessa nel comune autorizzante) e la finalità pubblicistica di tutela dell'utenza locale e della concorrenza, motivando l'interpretazione costituzionalmente rilevante del regime introdotto dal legislatore statale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per inammissibilità del ricorso alle spese processuali e all'ammenda versata alla Cassa delle ammende

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la sindacabilità dei motivi di ricorso per cassazione e l'estensione dei motivi ammessi in questione di legittimità

Massime di principio

  • Dal 01/01/2019 per il servizio NCC è necessario che la sede operativa e almeno una rimessa si trovino nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione; deroghe sono limitate e disciplinate dalla normativa successiva (es. possibilità di rimesse in ambito provinciale)
  • Le dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (anche se precedenti al 2019) che non corrispondono alla realtà possono essere valutate come formali e, se sussistono elementi concreti (uso effettivo del veicolo altrove, residenza fuori, contratto di comodato), possono integrare decettività e giustificare misure cautelari
  • Per sostenere un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario proporre motivi specifici e non generici; l'assenza di concretezza e di documentazione probatoria idonea rende i motivi inammissibili
  • La presenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" può essere desunta da una valutazione unitaria di atti, comportamenti e documenti (es. esercizio stabile dell'attività in altro territorio, forme contrattuali non idonee a provare titolarità effettiva della rimessa)
  • L'interesse ad impugnare richiede un concreto pregiudizio o diritto attuale leso: la mera esistenza formale del titolo non elimina la necessità di dimostrare la reale disponibilità degli elementi richiesti dalla legge

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