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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19497/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 171-ter L. 633/1941 e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per ricettazione, in relazione al rinvenimento nel locale commerciale da lui gestito di numerosi supporti informatici privi del marchio SIAE. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per ricettazione, sostenendo che i supporti erano nella disponibilità esclusiva di un coimputato, qualificato come mediatore dell'acquisto, e che il giudice di merito avrebbe comunque fondato l'affermazione di responsabilità nonostante l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni rese senza gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento dei benefici di legge, in particolare della non menzione ex art. 175 c.p., deducendo che in appello era stata formulata solo una richiesta generica di benefici e che il giudice non avrebbe esaminato adeguatamente la questione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il primo motivo censuri in realtà la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e sorrette da motivazione congrua e completa; rileva inoltre che, pur essendo inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato rese senza gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., il residuo compendio probatorio consente di attribuirgli il possesso dei supporti trovati all'interno del locale da lui gestito. Quanto al secondo motivo, osserva che il giudizio di particolare tenuità richiede la positiva valutazione di tutti i presupposti previsti dall'art. 131-bis c.p. e che, nel caso concreto, il notevole quantitativo dei supporti rinvenuti esclude la tenuità. Sul terzo motivo, rileva l'inammissibilità per difetto di specificità, poiché in appello era stata formulata solo una generica richiesta di benefici di legge, senza specifico motivo sulla non menzione e senza indicazione degli elementi di fatto rilevanti. Condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 171-ter L. 633/1941

    Il capo relativo a tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello; non è oggetto di riesame nel merito in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    La Corte conferma implicitamente la tenuta della motivazione di merito sulla ricettazione, valorizzando il possesso dei supporti illeciti nel locale gestito dall'imputato.

  • art. 64 c.p.p.

    Le dichiarazioni dell'imputato rese senza gli avvisi previsti dalla norma sono state ritenute inutilizzabili.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede la positiva verifica dei relativi presupposti; il giudizio negativo anche su uno solo di essi preclude il riconoscimento della causa di non punibilità.

  • art. 175 c.p.

    La non menzione della condanna deve essere oggetto di specifica richiesta e di specifica deduzione in impugnazione.

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno delle censure, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a rivalutare il compendio probatorio o a contestare la ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, completa e logicamente coerente.
  • La prova dell'inesistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto non richiede un'autonoma dimostrazione in negativo da parte del giudice: è sufficiente che emerga, dal complesso degli elementi di causa, anche la non ricorrenza di uno solo dei requisiti cumulativi previsti dall'art. 131-bis c.p. per escludere la causa di non punibilità.
  • La richiesta di benefici di legge, e in particolare della non menzione della condanna, deve essere formulata in modo specifico nei motivi di impugnazione, con indicazione chiara degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; una richiesta generica non consente il sindacato del giudice dell'impugnazione.
  • L'inutilizzabilità di specifiche dichiarazioni dell'imputato non travolge necessariamente l'intero compendio probatorio, se residuano elementi sufficienti e logicamente coordinati idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
  • In presenza di un elevato numero di beni illeciti rinvenuti in un unico contesto di disponibilità dell'imputato, il giudizio di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente escluso per la non esiguità dell'offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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