Cassazione Penale, Ordinanza n. 19451/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto che l'erronea indicazione del nome dell'imputato era frutto di un errore materiale, sulla base degli atti trasmessi e degli accertamenti anagrafici, e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 35610 del 21/10/2025, rettificando il nominativo da 'Walter' a 'Valter'. Il provvedimento non incide sulla decisione originaria di inammissibilità del ricorso, ma ne corregge solo l'epigrafe.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La procedura camerale ex art. 130 c.p.p. è stata attivata su segnalazione dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha rilevato un errore materiale nell'epigrafe dell'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025. Nell'ordinanza, relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, il nome era stato indicato come 'Trocciola Walter' anziché 'Trocciola Valter', pur essendo corretti i dati anagrafici di nascita. Non emerge dal testo un ricorso nel merito su questioni sostanziali: il tema deciso è soltanto la rettifica dell'errore materiale sul nominativo.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La procedura camerale di correzione dell'errore materiale può essere utilizzata quando dagli atti emerga con certezza un mero errore di trascrizione o indicazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- L'errore materiale nella sentenza o ordinanza è correggibile quando la difformità tra testo e realtà documentale risulti oggettivamente verificabile dagli atti, senza necessità di nuova valutazione di merito.
- La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammissibile per rettificare dati identificativi errati dell'imputato, ove sia inequivoco quale sia il nominativo corretto risultante dagli atti ufficiali.
- Il procedimento di correzione non modifica il decisum, ma si limita a emendare l'atto nella parte meramente materiale, lasciando ferma la statuizione originaria sull'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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