Cassazione Penale, Ordinanza n. 19450/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato che, all'udienza di appello, aveva concordato ex art. 599-bis c.p.p. l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione, senza riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha recepito il concordato sulla pena. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva applicato le attenuanti generiche, già richieste con specifico motivo di appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve ritenersi implicitamente rinunciato quando tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso sul calcolo della pena concordata; ne ha quindi dichiarato l'inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti rispetto alla tipologia di sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che, avendo l'imputato concordato in appello la pena senza menzionare le attenuanti generiche e senza che esse incidessero sul calcolo sanzionatorio, il motivo relativo al loro mancato riconoscimento doveva considerarsi implicitamente rinunciato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono deducibili in cassazione quando, nel concordato in appello, non siano state menzionate e non abbiano inciso sul calcolo della pena concordata.
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la pena viene definita sulla base dell'accordo tra le parti; i motivi incompatibili con l'accordo sulla pena risultano implicitamente rinunciati se non incidono sul calcolo sanzionatorio.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile con procedura semplificata quando è proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando tali attenuanti non siano state esplicitamente riservate o considerate nell'accordo e non abbiano inciso sul trattamento sanzionatorio concordato.
- La proposizione di un ricorso per cassazione contro una sentenza di appello che recepisce il concordato sulla pena non può essere utilizzata per rimettere in discussione elementi della quantificazione sanzionatoria implicitamente abbandonati dalle parti.
- Quando il ricorso è fondato su motivi non consentiti rispetto alla struttura della decisione impugnata, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con procedura semplificata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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