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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19414/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure riguardavano un motivo rinunciato ed espressamente espunto, dunque non deducibile nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello ha applicato all'imputato, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 133,34 di multa in relazione al reato a lui contestato. Contro tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione per mancata verifica della sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto però che, in presenza di concordato in appello, il ricorso sia ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Nel caso concreto, il ricorso censurava il difetto di motivazione su un motivo che era stato espressamente espunto dai motivi di ricorso, sicché non ricorrevano i presupposti di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi specifici e non per contestare motivi rinunciati o la mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p., salvo ipotesi di illegalità della pena o altri profili tassativi.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se la doglianza investe motivi rinunciati e non ipotesi di obbligatoria immediata declaratoria.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è trattato de plano secondo il rito camerale previsto dalla disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. che consente la trattazione de plano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, l'ambito delle censure ammissibili è circoscritto a vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della decisione al concordato e alla mancata dichiarazione della prescrizione già maturata prima della sentenza.
  • Non sono deducibili, in tale sede, doglianze relative a motivi espressamente rinunciati o espunti dall'accordo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Il controllo sulla pena è limitato ai casi in cui la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; restano inammissibili le censure sulla sola misura della pena se questa è legale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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