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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19453/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, già condannati in primo grado per furto in abitazione pluriaggravato e con conferma della condanna in appello, ricorrono in Cassazione contro la sentenza di secondo grado. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe applicato le pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà ex art. 20-bis cod. pen. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e immune da vizi ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché fonda il giudizio prognostico negativo su precedenti penali specifici, reiterazione delle condotte dopo la sospensione condizionale, modalità esecutive dei fatti, rudimentale organizzazione, sfrontatezza e spregiudicatezza dell'agire, reputando inadeguata qualsiasi pena sostitutiva anche sul piano rieducativo.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    norma evocata come base per la richiesta di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà; la Corte ritiene corretta la valutazione negativa sulla loro applicabilità nel caso concreto

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il vizio denunciabile è quello di motivazione mancante, illogica o contraddittoria; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi censurabili

  • sospensione condizionale della pena

    richiamata come dato fattuale rilevante per valutare negativamente la prognosi sul comportamento futuro degli imputati

  • Cassa delle ammende

    somma posta a carico dei ricorrenti a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • La censura sulla mancata applicazione delle pene sostitutive è infondata quando la sentenza di merito contenga una motivazione congrua sul giudizio prognostico negativo, fondata su elementi concreti quali precedenti specifici, reiterazione del reato e modalità esecutive sintomatiche di spregiudicatezza.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alla scelta di non applicare pene sostitutive è limitato alla verifica dell'assenza di vizi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente e adeguatamente motivata.
  • La presenza di precedenti penali specifici, la reiterazione di condotte criminose dopo benefici già concessi e la struttura organizzativa, anche rudimentale, della condotta possono legittimare un giudizio di inadeguatezza delle pene sostitutive anche sotto il profilo rieducativo.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica meramente valutativa e non evidenzia reali vizi motivazionali, la declaratoria corretta è l'inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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