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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19452/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva definito il giudizio di secondo grado con concordato sulla pena e lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina). Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare i motivi non oggetto di rinuncia, poiché la richiesta di concordato in appello non comporterebbe automaticamente la rinuncia a tutti i motivi di gravame. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., assumendo che il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché dalla sentenza impugnata risultava che l'imputato, tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto l'applicazione della pena finale di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, ritenendo l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, con accoglimento del relativo motivo e rinuncia a tutti i residui motivi di appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, nel patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Consente la definizione del giudizio di appello con richiesta concordata sulla pena; se l'imputato rinuncia ai residui motivi, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata a quanto non rinunciato.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    È la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiamata nel concordato sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello, dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento se non emergono immediatamente cause evidenti di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 56, L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, l'accoglimento della richiesta di pena concordata presuppone la rinuncia ai motivi residui di gravame; pertanto non è configurabile un vizio di motivazione per omessa valutazione di motivi ai quali l'imputato abbia validamente rinunciato.
  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato in secondo grado, il controllo del giudice sulla causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione autonoma e analitica, salvo emergano immediate evidenze di proscioglimento.
  • La richiesta di definizione concordata del processo in appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice ai soli profili non rinunciati, con esclusione delle ulteriori censure non devolute.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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