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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19449/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per i reati riuniti di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicazione della diminuente per il rito. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per le ipotesi tassative di violazione di legge ivi previste; il motivo proposto, invece, mirava in sostanza a censurare la motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e quindi esulava dai limiti del rimedio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in base alla quale è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 337 c.p.

    reato rientrante nel patteggiamento, indicato tra i capi riuniti di imputazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    reato di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, indicato tra i capi riuniti di imputazione

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per lamentare la mancata verifica di cause di proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla disposizione

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    base per la declaratoria di immediata inammissibilità del ricorso

  • art. 62-bis c.p.

    riferita nel testo come attenuanti generiche riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva

  • recidiva

    circostanza aggravante ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nella determinazione della pena

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è proponibile un ricorso per cassazione che censuri la motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza non rientri nelle ipotesi di violazione di legge tassativamente ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La scelta del rito di patteggiamento comporta una rinuncia implicita a contestare in sede di legittimità la colpevolezza e gli elementi circostanziali del reato, nei limiti del controllo consentito dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile quando mira, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare un sindacato sul merito della motivazione o sulla congruità della pena fuori dai casi consentiti.
  • In caso di immediata inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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