Cassazione Civile, Ordinanza n. 11183/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra due fondi limitrofi. La società attrice sosteneva che il confine tra i terreni dovesse essere individuato in base ai titoli e agli atti di frazionamento, mentre il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di usucapione di una striscia di terreno interposta tra un muretto a secco e il confine risultante dai titoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale, accolto l'usucapione della controparte sulla porzione di terreno e ordinato l'arretramento del fabbricato della società fino alla distanza di mt. 7,50 dal confine individuato nel muretto a secco. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 158 c.p.c., sostenendo che il giudice ausiliario aveva svolto attività oltre la mera partecipazione al collegio, avendo svolto relazione ed estensione; 2) violazione degli artt. 950 e 1158 c.c., 115 e 183 c.p.c., 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la prova dell'usucapione fosse stata erroneamente desunta da atti e comportamenti riferiti all'intero lotto e non alla specifica porzione contestata, e che vi fosse stata una contestazione tempestiva e specifica; 3) violazione degli artt. 1165 e 2944 c.c. e 1142 c.c., lamentando che il progetto edilizio del 1991 e la sua esecuzione nel 1994 avrebbero interrotto il termine di usucapione perché costituenti riconoscimento del diritto altrui; 4) violazione degli artt. 950, 873, 875 e 1150 c.c., sostenendo che non vi fossero i presupposti per imporre un ulteriore arretramento del fabbricato dopo l'accertamento del confine usucapito; 5) motivo procedurale relativo alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la partecipazione del giudice ausiliario al collegio, quale relatore ed estensore, non determina invalidità della sentenza. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il primo e il secondo per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo anche perché la decisione di merito poggiava su una doppia ratio decidendi, non censurata integralmente; il terzo per difetto di interesse e comunque per genericità, osservando che anche se le tavole progettuali fossero state considerate atto interruttivo, dal 1991 al 2012 era comunque decorso un nuovo ventennio; il quarto perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva accertato, sulla base della CTU, la violazione delle distanze legali anche rispetto al confine dei titoli. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, anche come relatore ed estensore, non determina di per sé nullità della sentenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma i motivi che in realtà contestano l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove sono inammissibili se mascherati da violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro invocato per dedurre nullità processuali, ma nel caso concreto la doglianza sul collegio giudicante è stata ritenuta infondata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame non è deducibile quando ricorre una doppia conforme e, comunque, non può tradursi in una revisione del merito della valutazione probatoria.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
La censura che investe la prova testimoniale richiede la trascrizione o precisa indicazione del contenuto rilevante e della sua collocazione processuale.
È la norma sul regolamento di confini richiamata nel quadro della controversia tra proprietari confinanti.
L'usucapione richiede il possesso continuato, utile e corrispondente al diritto di proprietà per il periodo di legge.
Non è configurabile violazione della regola di disponibilità della prova quando il giudice valorizza correttamente prove ritualmente acquisite e non contestazioni specifiche.
Le contestazioni devono essere articolate tempestivamente e in modo specifico nelle difese di merito.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è infondata se, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è configurabile solo nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza, non quando si contesta in sostanza l'apprezzamento del fatto.
Richiamata in tema di usucapione, senza che il motivo superi il vaglio di specificità e interesse.
Un atto che integri riconoscimento del diritto altrui può interrompere il possesso utile all'usucapione, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta priva di utilità decisiva.
Richiamato dalla ricorrente in tema di possesso, ma senza incidenza decisiva sull'esito della controversia.
Norma sulle distanze legali tra costruzioni richiamata per contestare l'ordine di arretramento del fabbricato.
Richiamata in relazione alle distanze tra fabbricati e confini, ma la censura non si confronta con l'accertamento tecnico della violazione.
Richiamata dalla ricorrente nel motivo sulle distanze, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
Procedimento accelerato di definizione dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la decisione è stata resa in tale sede.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e a favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la valutazione delle prove deve essere formulata in modo specifico: occorre indicare e, quando necessario, trascrivere il contenuto degli atti o delle deposizioni rilevanti, non essendo sufficiente un dissenso generico sull'apprezzamento del merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza impugnata è sorretta da "doppia conforme"; inoltre, se la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte, altrimenti permane una ratio idonea a sorreggere il decisum.
- In tema di usucapione, il riconoscimento del diritto altrui o l'atto che si assume interruttivo deve essere valutato anche in relazione alla sua effettiva incidenza temporale: se, anche facendo decorrere un nuovo termine dalla data indicata, il ventennio risulta comunque maturato prima dell'azione giudiziaria, la censura difetta di interesse.
- Nel regolamento di confini, l'accertamento tecnico e probatorio del confine di fatto può prevalere sui confini desunti dai titoli se il giudice di merito ne ricava, con motivazione congrua, la prova del possesso utile all'usucapione della striscia contestata.
- La partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, anche come relatore ed estensore, non comporta di per sé nullità della decisione, in assenza di un vizio specificamente dedotto e giuridicamente rilevante.
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