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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27260/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato alla titolare di un centro di trasmissione dati due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014 e 2015, recuperando l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa ritenuta dovuta quale soggetto che gestiva in Italia la raccolta e trasmissione delle giocate per conto di un bookmaker estero privo di concessione. La contribuente aveva impugnato gli atti e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. Ha contestato, in sintesi: 1) la violazione della disciplina dell'imposta unica e la mancata rimessione alla Corte costituzionale, sostenendo di non essere soggetto passivo perché non partecipava alle fasi giuridiche ed economiche della scommessa; 2) la violazione del diritto UE e la mancata disapplicazione della normativa interna per asserito contrasto con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; 3) il contrasto del tributo con la direttiva IVA; 4) la nullità della sentenza per omessa motivazione su tale profilo; 5) analoga censura sulla violazione del principio di neutralità IVA; 6) ulteriore nullità per omessa motivazione sulla lesione delle norme UE in tema di IVA; 7) l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 8) la violazione di norme interne ed europee e della CEDU in materia di proporzionalità delle sanzioni. La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per novità della questione o difetto di specificità, ha reputato infondati gli altri sulla base della giurisprudenza già consolidata in tema di imposta unica sulle scommesse e di non incompatibilità con il diritto unionale, e ha escluso l'obiettiva incertezza normativa per gli anni 2014-2015, successivi all'intervento chiarificatore del legislatore interpretativo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che il centro di trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse, che la disciplina nazionale non contrasta con la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi né con la direttiva IVA, e che per le annualità 2014-2015 non sussiste obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È richiamato come base della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse; interpretato, alla luce della norma di interpretazione autentica, nel senso che il soggetto passivo comprende anche chi gestisce la raccolta delle scommesse pur senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che è soggetto passivo dell'imposta unica anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione; opera anche per rapporti antecedenti, salvo il limite fissato dalla Corte costituzionale per le annualità pre-2011 rispetto alle ricevitorie.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    È richiamato come disposizione sulla determinazione forfetaria della base imponibile per gli operatori non autorizzati; la Corte ne valorizza la ratio di riallineamento e parità di condizioni con la rete concessoria.

  • art. 24, comma 10, D.L. 98/2011

    È citato quale parametro collegato ai criteri di accertamento e alla media della raccolta provinciale utilizzata come riferimento nel sistema impositivo.

  • artt. 49, 56 e 57 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina interna leda la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi, ritenendo la normativa funzionale a ristabilire parità tra operatori concessionari e non concessionari.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La Corte ribadisce che il tributo sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA; la direttiva non vieta imposte speciali sui giochi e scommesse purché non abbiano tale natura.

  • art. 135, par. 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato unitamente all'art. 401 per affermare che il regime IVA non impedisce l'applicazione di un tributo speciale nazionale sulle scommesse.

  • art. 113 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente in tema di neutralità fiscale; la Corte considera la censura inammissibile o comunque infondata perché estranea alla posizione del centro di trasmissione dati e perché il tributo non è un'imposta sul volume d'affari.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    È richiamato in relazione alla responsabilità sanzionatoria; la Corte esclude che ricorra l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per le annualità 2014-2015.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    La Corte osserva che l'obiettiva incertezza normativa poteva sussistere solo fino alla norma di interpretazione autentica, ma non per gli anni di imposta in contestazione.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 504/1998

    È richiamato con riferimento alle sanzioni e alla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale di diversi motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi dedotti come nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 332 c.p.c.

    È richiamato in tema di litisconsorzio processuale facoltativo e mancata chiamata in appello della parte pretermessa.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per escludere la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio in cassazione, essendo decorso il termine lungo di impugnazione per la parte pretermessa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il riferimento al procedimento camerale e alla memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al richiamo di precedenti conformi.

  • art. 111 Cost.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    È richiamato nei motivi sulla nullità della sentenza per asserita carenza o omissione di motivazione.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Evocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'imposta unica; la Corte li richiama nel quadro delle questioni già risolte dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni e giusto processo; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ne bis in idem/proporzionalità delle sanzioni; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 49 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di proporzionalità; la censura è giudicata inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il centro di trasmissione dati che operi in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo del tributo quando svolga attività gestoria funzionale alla raccolta, trasmissione delle giocate, incasso e trasferimento delle somme e pagamento delle vincite.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010 consente di applicare la soggettività passiva anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, salvo i limiti temporali già individuati dalla Corte costituzionale per le annualità antecedenti al 2011.
  • La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, poiché mira a ricondurre a parità di trattamento gli operatori concessionari e quelli che operano in Italia senza concessione.
  • Il tributo sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari; pertanto, l'art. 401 della direttiva IVA non impedisce la cumulabilità tra IVA e tributi speciali sui giochi e scommesse, purché questi ultimi non abbiano carattere di imposta sulla cifra d'affari.
  • In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio: il ricorrente deve allegarne la previa deduzione e indicare in quale atto processuale siano state specificamente formulate, a pena di inammissibilità.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non opera quando, per il periodo d'imposta in contestazione, la disciplina sia già stata chiarita da una norma di interpretazione autentica.
  • Le censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione non possono essere formulate in modo promiscuo e cumulativo senza consentire di individuare con precisione il vizio dedotto e la sua effettiva sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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