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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21974/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di un rapporto di conto corrente, poi affiancata dalla cessionaria del credito, aveva convenuto la banca chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate sul conto, in particolare per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e altri addebiti privi di causa. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l’illegittimità dell’anatocismo ma applicando la prescrizione per le rimesse anteriori a una certa data. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto, per alcune voci di addebito, che si trattasse di mera contestazione dell’estratto conto soggetta a decadenza ex art. 1832 c.c.; aveva poi affermato che la cliente non avesse provato l’esistenza di un affidamento anteriore al 25/5/2002, con conseguente prescrizione delle rimesse precedenti; infine aveva ritenuto valida la clausola scritta di determinazione degli interessi nel contratto sottoscritto dal cliente. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: falsa applicazione degli artt. 1832 e 2033 c.c. per avere la Corte d’appello confuso la contestazione del rapporto sottostante con la mera contestazione contabile; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a carico della correntista la prova della natura solutoria delle rimesse e dell’esistenza dell’affidamento; violazione dell’art. 1284 c.c. per avere ritenuto valida la pattuizione degli interessi ultralegali nonostante la mancata sottoscrizione della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: per una voce di addebito la censura mirava in realtà a contestare l’inesistenza del rapporto sottostante, questione non coperta dalla decadenza ex art. 1832 c.c., ma per l’altra voce la doglianza era inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 117 TUB non risultava dalla sentenza impugnata e non poteva essere verificata tramite esame diretto degli atti in assenza di un motivo di error in procedendo. Ha poi respinto il secondo motivo, ribadendo che, in tema di ripetizione di indebito bancario su conto affidato, il termine di prescrizione decorre, per le rimesse ripristinatorie, dalla chiusura del conto o comunque dal momento in cui l’indebito si sia tradotto in un effettivo pagamento, e che l’istituto di credito soddisfa l’onere di allegare la prescrizione con la mera deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne; correttamente, inoltre, la Corte d’appello aveva rilevato che non era stato provato alcun affidamento anteriore al 25/5/2002. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la pattuizione scritta degli interessi ultralegali contenuta nel contratto sottoscritto dal solo cliente era valida, non essendo necessaria la sottoscrizione della banca quando il contratto scritto sia stato consegnato al cliente e la volontà dell’istituto risulti anche per comportamenti concludenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione dell’estratto conto comporta decadenza solo rispetto alla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non preclude contestazioni sulla validità o efficacia del rapporto obbligatorio sottostante.

  • art. 1857 c.c.

    Richiama l’applicazione della disciplina dell’estratto conto alle operazioni bancarie in conto corrente.

  • art. 2033 c.c.

    Azione di ripetizione dell’indebito per somme asseritamente non dovute.

  • art. 117 TUB

    La pattuizione scritta degli interessi nei contratti bancari è regolata anche dalla disciplina speciale bancaria; nel caso concreto la clausola era ritenuta valida perché inserita in contratto scritto consegnato e sottoscritto dal cliente.

  • art. 1284 c.c.

    La censura sulla validità della pattuizione degli interessi ultralegali è stata respinta in presenza di clausola scritta nel contratto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare fatti idonei a superare l’eccezione di prescrizione è stato ritenuto correttamente posto a carico della parte che agisce in ripetizione.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata dichiarata inammissibile la doglianza che richiedeva un esame diretto degli atti non consentito nel tipo di censura proposta; il sindacato sui fatti accertati in appello resta limitato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 24418/2010

    Per le rimesse ripristinatorie in conto affidato la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, non dalla singola annotazione.

  • Cass. S.U. n. 15895/2019

    L’eccezione di prescrizione può essere allegata dalla banca con la sola deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne, senza indicare analiticamente le singole rimesse prescritte.

  • Cass. S.U. n. 8077/2012

    L’esame diretto degli atti in cassazione è consentito nei limiti delle censure di error in procedendo.

  • Cass. S.U. n. 898/2018

    La forma scritta del contratto è rispettata quando il testo è redatto per iscritto e consegnato al cliente, anche se manca la sottoscrizione dell’intermediario.

  • Cass. S.U. n. 1653/2018

    Conferma che la sottoscrizione del solo cliente può essere sufficiente, se il consenso della banca è desumibile dal comportamento concludente.

Massime di principio

  • La decadenza per mancata contestazione dell’estratto conto ex art. 1832 c.c. opera solo sulle contestazioni relative alla verità contabile e fattuale delle annotazioni, non sulle doglianze che investono la nullità, inefficacia o invalidità del rapporto giuridico sottostante gli addebiti o gli accrediti.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario, la prescrizione dei versamenti ripristinatori in conto affidato decorre dalla chiusura del conto o dal momento in cui l’annotazione si traduca in un effettivo pagamento; chi agisce in ripetizione deve allegare e provare gli elementi idonei a superare l’eccezione di prescrizione, mentre la banca può opporla con la semplice deduzione dell’inerzia del creditore e della volontà di avvalersene.
  • La validità della pattuizione degli interessi nei contratti bancari richiede la forma scritta del contratto e dell’indicazione del tasso, ma non necessariamente la sottoscrizione della banca quando il contratto sia stato redatto per iscritto, consegnato al cliente e il consenso dell’istituto risulti da comportamenti concludenti.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame diretto degli atti di merito, salvo i limiti propri dell’error in procedendo e delle specifiche censure ammesse.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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