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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36144/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Due soggetti, qualificatisi come legatari, hanno convenuto in giudizio gli eredi testamentari di un defunto chiedendo la condanna al pagamento di somme che assumevano appartenere all'asse ereditario e che ritenevano loro dovute in forza di disposizioni testamentarie. La pretesa riguardava: il saldo di un conto corrente intestato al de cuius; sette certificati di deposito al portatore, di cui erano state prodotte copie fotostatiche; e ulteriore documentazione bancaria utile a dimostrare esistenza, consistenza e liquidabilità dei rapporti. Nel primo giudizio il tribunale aveva negato l'acquisizione di informazioni presso le banche; gli attori avevano poi promosso un secondo giudizio identico, nel quale avevano prodotto direttamente la documentazione ottenuta dagli istituti di credito. Riuniti i giudizi, il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale nel secondo giudizio, poiché le preclusioni maturate nel primo non potevano essere eluse con la proposizione di una causa identica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie e sulla riunione dei giudizi, sostenendo l'autonomia dei due processi e l'illegittimità di far valere nel secondo le decadenze del primo; 2) violazione delle norme sulla prova documentale, sostenendo che la documentazione era stata richiesta alle banche dopo l'ordinanza istruttoria e che, quindi, non poteva considerarsi esistente prima; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la documentazione prodotta in appello sarebbe stata nuova e quindi ammissibile; 4) violazione del principio di non contestazione, lamentando che la corte non avesse valorizzato fatti asseritamente non contestati sulla disponibilità dei certificati da parte del de cuius; 5) violazione delle norme sul legato e della buona fede, sostenendo che gli eredi avrebbero dovuto cooperare attivamente per soddisfare i legatari e non opporre la natura di titoli al portatore dei certificati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda dei legatari. In particolare ha affermato che le preclusioni istruttorie maturate nel primo giudizio non possono essere aggirate mediante la proposizione di un secondo giudizio identico e poi riunito al primo; che, ai fini della novità della prova, rileva il momento in cui la parte si attiva per procurarsela, non quello della sua materiale acquisizione; che, dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., in appello non opera più il criterio dell'indispensabilità della prova, ma solo quello delle prove non producibili per fatto non imputabile o formatesi successivamente; che il motivo sul non contestato era privo di specificità e comunque infondato perché i convenuti avevano negato il presupposto stesso del diritto azionato; e che il richiamo agli obblighi degli eredi e alla buona fede restava privo di base, non essendo stata dimostrata l'esistenza dell'oggetto del legato. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie maturate nel primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per la valutazione della prova sia per la doglianza sulla non contestazione

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato in tema di riunione dei giudizi identici

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti; la Corte esclude che la tesi difensiva potesse fondare una violazione del diritto di difesa

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla litispendenza/riunione, ma ritenuto non pertinente a superare le preclusioni

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per escludere che la rinuncia agli atti possa desumersi implicitamente dalla proposizione di un secondo giudizio

  • art. 360 c.p.c.

    base formale di diversi motivi di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    base formale del quinto motivo per violazione di legge

  • art. 360 bis c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi manifestamente infondati in quanto contrari a un orientamento consolidato

  • art. 345 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente il vecchio giudizio di indispensabilità della prova; in appello sono ammesse solo prove non prodotte per fatto non imputabile o sopravvenute

  • art. 662 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di obbligo dell'erede verso il legatario, ma la censura è respinta per mancanza di prova del legato

  • art. 1174 c.c.

    richiamato nel quinto motivo quale fonte dell'obbligo, ma senza accoglimento per difetto del presupposto fattuale

  • art. 1374 c.c.

    richiamato nel quinto motivo per gli obblighi integrativi secondo buona fede e correttezza

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti e menzionato dalla Corte per l'esigenza di uniformità di trattamento anche in ipotesi opposte

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti richiede una fattispecie formale con comunicazione e accettazione, non bastando un comportamento concludente

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le decadenze e le preclusioni istruttorie maturate in un giudizio di primo grado non possono essere eluse mediante la proposizione di un secondo giudizio identico davanti al medesimo ufficio giudiziario e la sua successiva riunione al primo; la riunione non determina fusione dei processi, che restano autonomi.
  • In presenza di cause identiche riunite, il giudice deve decidere la causa proposta per prima sulla base del materiale tempestivamente dedotto e acquisito, salvo che tale causa non possa sfociare in una decisione di merito, ipotesi nella quale può venire meno l'ostacolo alla trattazione della seconda.
  • Ai fini della tempestività o novità di una prova non rileva soltanto la sua materiale formazione, ma il momento in cui la parte si è attivata per procurarsela; se la mancata acquisizione è imputabile alla negligenza della parte, la prova non può essere recuperata in un secondo processo identico.
  • Dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., la prova nuova in appello è ammissibile solo se non prodotta in primo grado per causa non imputabile alla parte oppure se sopravvenuta successivamente alla decisione di primo grado; non opera più un autonomo giudizio di indispensabilità.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione in cassazione richiede una specifica e puntuale trascrizione degli atti rilevanti; in ogni caso, non vi è non contestazione quando la controparte abbia negato il presupposto stesso della pretesa.
  • Gli obblighi dell'erede verso il legatario presuppongono comunque la prova dell'esistenza e consistenza dell'oggetto del legato; senza tale prova non può fondarsi alcuna condanna al pagamento.
  • La rinuncia agli atti del processo non può desumersi implicitamente dalla sola proposizione di un nuovo giudizio, essendo necessaria la formale sequenza procedimentale prevista dal codice.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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