Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33921/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di compensazione pecuniaria ex Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore di un volo internazionale Malé-Roma Fiumicino con scalo a Mosca. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda proposta da una società che agiva quale mandataria dei passeggeri danneggiati. La compagnia aerea aveva poi appellato la decisione, ma il Tribunale di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile perché proposto soltanto nei confronti della società mandataria e non anche dei passeggeri rappresentati, rilevando che la mandataria era priva di poteri rappresentativi sostanziali e che la disciplina speciale dell'art. 317 c.p.c., applicabile dinanzi al giudice di pace, non si estende al grado di appello. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 323 c.p.c., sostenendo che la legittimazione a impugnare spetti a chi sia parte del giudizio di merito e che, in ogni caso, la legittimazione passiva in impugnazione sarebbe riferita alle parti del precedente grado; 2) nullità della sentenza per violazione dei principi generali delle impugnazioni, assumendo che il soggetto destinatario della sentenza di primo grado non può essere privo di legittimazione a contraddire in appello; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ignorato la procura del legale rappresentante della società resistente e si sarebbe concentrato sul difetto di rappresentanza dei passeggeri, asseritamente inconferente. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché generici e inconferenti rispetto alla ratio decidendi, fondata non sulla legittimazione processuale in astratto ma sull'assenza di un valido potere rappresentativo sostanziale della società mandataria nel giudizio di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente richiamava un mandato/procura senza trascriverlo né indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale. La Corte ha quindi confermato che il mandato con mera rappresentanza processuale consentito dall'art. 317 c.p.c. davanti al giudice di pace è norma eccezionale e non si estende al giudizio di impugnazione; per stare in giudizio in nome altrui, al di fuori della rappresentanza legale, occorre un mandato che attribuisca anche il potere rappresentativo sostanziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ai conseguenti oneri ex d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la reale ratio della decisione impugnata, che si fondava sulla mancanza di un potere rappresentativo sostanziale idoneo a legittimare la società mandataria a proporre/gestire l'impugnazione in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e inosservanza del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto della procura/mandato richiamato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 317 c.p.c.

    disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

    La facoltà di farsi rappresentare da un mandatario con rappresentanza, anche privo di potere sostanziale, è eccezionale e circoscritta al giudizio davanti al giudice di pace; non si estende al giudizio di impugnazione.

  • art. 323 c.p.c.

    La censura che richiama la legittimazione a impugnare è inconferente quando la decisione impugnata si fonda invece sul difetto di valido potere rappresentativo sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente la deduzione di violazione di legge, ma il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta, ma la censura resta inammissibile se generica o non specificamente rapportata alla motivazione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e per mancata autosufficienza.

  • art. 77 c.p.c.

    Il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui, fuori dai casi di rappresentanza legale, richiede un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di procura, ma senza utile trascrizione del contenuto del mandato nel ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti o documenti devono riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la collocazione processuale; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le disposizioni eccezionali non sono applicabili oltre i casi espressamente considerati, sicché la deroga dell'art. 317 c.p.c. non può essere estesa al giudizio di cassazione o di appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)

    Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto di accesso al giudice, purché non degeneri in formalismo eccessivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il mandato con rappresentanza processuale conferito per il giudizio davanti al giudice di pace, se fondato sull'art. 317 c.p.c., ha natura eccezionale e non è automaticamente spendibile nei successivi gradi di impugnazione; per questi ultimi occorre un potere rappresentativo sostanziale valido sul rapporto dedotto.
  • Il potere di stare in giudizio in nome altrui non è autonomamente disponibile e, fuori dai casi di rappresentanza legale, presuppone un mandato che attribuisca anche il potere sostanziale di disporre del rapporto controverso.
  • In cassazione le censure devono aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se si limita a contestare un profilo diverso o astratto rispetto alla reale base decisoria.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando il motivo si fonda su un atto o documento, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la sede processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'applicazione rigorosa del principio di autosufficienza è compatibile con l'art. 6 CEDU quando è funzionale alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e non si traduce in un formalismo eccessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.