Cassazione Civile, Ordinanza n. 08123/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da un istituto di credito contro la debitrice e alcuni terzi acquirenti di due immobili, con domanda principale di inefficacia dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 c.c. e domanda subordinata di simulazione assoluta della vendita, oltre a richiesta risarcitoria. In primo grado il Tribunale, richiamando la 'ragione più liquida', aveva ritenuto assorbente la simulazione assoluta, osservando che un atto simulato e quindi nullo non può essere oggetto di revocatoria. La Corte d’appello ha confermato la decisione, salvo la sola regolazione delle spese. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., sostenendo che il contratto avrebbe prodotto effetti reali, che la simulazione non poteva essere provata con testimonianze, e che la prova raccolta non sarebbe stata idonea; ha inoltre contestato la lettura data a una raccomandata del 14/11/2016. Con il secondo ha censurato la regolazione delle spese e la condanna al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La banca, quale mandataria della cessionaria del credito, ha proposto ricorso incidentale sostenendo: ultrapetizione per avere i giudici pronunciato sulla simulazione pur proposta solo in via subordinata; nullità della motivazione; e violazione dell’art. 100 c.p.c. e delle norme sulla revocatoria, assumendo che non vi fosse interesse concreto a coltivare la revocatoria rispetto alla simulazione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché volto a una rivalutazione del fatto e della prova, e ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alle spese e alla condanna all’ulteriore contributo unificato, rilevando che la parte parzialmente vittoriosa non poteva essere gravata come se avesse visto rigettata integralmente l’impugnazione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo l’interesse ad impugnare dedotto in modo solo astratto e non concreto, e ha quindi cassato in parte la sentenza, decidendo nel merito con compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra la debitrice e la banca, mentre ha confermato il resto della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale nei limiti relativi alle spese di appello e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al capo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra la debitrice e la banca, fermo il resto. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principale e incidentale, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore del controricorrente rimasto vittorioso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda revocatoria mira a dichiarare inefficace l’atto dispositivo nei confronti del solo creditore agente; l’utilità della revocatoria è distinta da quella della simulazione perché colpisce l’effetto dell’atto e non la sua validità in sé.
Invocato dalla ricorrente in tema di simulazione; la Corte non entra nel merito della censura perché la doglianza è ritenuta fattuale e dunque inammissibile.
"la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi"
La prova testimoniale della simulazione è pienamente ammissibile quando l’azione è proposta da creditori o terzi; in tal caso non operano i limiti ordinari alla prova testimoniale e per presunzioni.
Richiamato come norma sull’onere della prova; la censura che mira a una diversa valutazione del materiale probatorio è stata dichiarata inammissibile.
L’interesse ad agire e ad impugnare deve tradursi in un’utilità giuridica concreta e non in un interesse astratto alla correttezza della decisione; la parte che impugna deve specificare il concreto vantaggio che deriverebbe dall’accoglimento del gravame.
Invocato per denunciare ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché assorbita dal difetto di un interesse concreto all’impugnazione.
Richiamato per lamentare motivazione apparente o illogica; la relativa censura è stata respinta come inammissibile insieme alle altre doglianze incidentali.
La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza; non è corretto porre a carico della parte solo parzialmente soccombente le spese come se avesse perso integralmente.
La compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti consentiti dalla legge; nel caso concreto la Corte ha corretto la statuizione sulle spese di appello.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione delle spese; la Cassazione ha accolto la censura limitatamente al capo sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L’ulteriore importo pari al contributo unificato è dovuto solo in caso di impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o integralmente rigettata; non può essere posto a carico della parte quando il ricorso è accolto, sia pure parzialmente.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione parziale.
Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentito sotto la veste della violazione di legge chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La violazione delle norme sull’interpretazione del contratto o del documento è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo.
- La prova testimoniale della simulazione è liberamente ammissibile quando l’azione è proposta da creditori o terzi, senza i limiti ordinari previsti tra le parti del negozio.
- L’interesse ad impugnare deve consistere in un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; è insufficiente un interesse astratto alla correzione della motivazione o alla diversa qualificazione giuridica della decisione.
- Tra azione revocatoria e azione di simulazione l’interesse del creditore può differire, perché la revocatoria consente una tutela relativa, opponibile solo al creditore agente, mentre la simulazione mira a far emergere l’inefficacia/nullità dell’atto in termini più ampi.
- Le spese di lite devono essere regolate in coerenza con l’effettivo esito dell’impugnazione: una parte parzialmente vittoriosa non può essere trattata come integralmente soccombente ai fini della condanna alle spese e dell’ulteriore contributo unificato.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 presuppone il rigetto integrale, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione; se l’impugnazione è accolta anche solo in parte, il presupposto manca.
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