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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18502/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice da parte del Tribunale competente, su istanza di una società creditrice. La società fallita e il suo accomandatario hanno proposto reclamo ex art. 18 l. fall., sostenendo che la creditrice non avesse adeguatamente dimostrato il proprio credito e, soprattutto, che la debitrice non fosse soggetto fallibile per mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. La Corte d'appello ha respinto il reclamo rilevando, in sintesi, che il credito azionato risultava documentalmente provato, che spettava al debitore dimostrare la non fallibilità, e che la documentazione contabile prodotta in forma di contabilità semplificata non era idonea a provare il mancato superamento dei limiti dimensionali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14, 15 e 18 l. fall. e degli artt. 2214, 2216 e 2217 c.c., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio sulla condizione di non fallibilità; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso/incompleto esame della documentazione prodotta sulla medesima questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi chiedessero, in realtà, una rivalutazione del merito circa il superamento o meno delle soglie di fallibilità, attività preclusa al giudice di legittimità se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non adeguatamente dedotto. Inoltre, le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'inidoneità della contabilità semplificata prodotta a dimostrare la non fallibilità. È stato anche ribadito che il debitore può provare la non fallibilità con strumenti diversi dai bilanci, ma la loro idoneità è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il ricorso in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sulla fallibilità.

  • art. 6 l. fall.

    ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell'istante.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità grava sul debitore.

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    i bilanci depositati non hanno valore di prova legale esclusiva; il debitore può utilizzare anche altri mezzi documentali idonei a rappresentare la situazione economico-patrimoniale.

  • art. 2214 c.c.

    i libri contabili obbligatori possono essere utilizzati per assolvere l'onere probatorio sulla non fallibilità, secondo la concreta attendibilità della documentazione.

  • art. 2215 c.c.

    richiamato insieme agli altri articoli sulla contabilità per descrivere le modalità di tenuta dei libri obbligatori.

  • art. 2217 c.c.

    richiamato per individuare il contenuto dei libri contabili utilizzabili come prova della situazione economica dell'impresa.

  • art. 132 c.p.c.

    la deduzione di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il vizio va formulato nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'unico strumento per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; non è più consentita la generica doglianza di insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o un diverso apprezzamento dei fatti di causa.
  • La prova del mancato superamento delle soglie di non fallibilità grava sul debitore e può essere fornita con documenti diversi dai bilanci, ma la loro idoneità è valutazione di merito insindacabile se congruamente motivata.
  • Per censurare efficacemente una decisione che respinge la prova della non fallibilità, il ricorrente deve aggredire la specifica ratio decidendi sull'inidoneità della documentazione prodotta, non limitarsi a riproporre il materiale istruttorio.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditore è sufficiente un accertamento incidentale del credito per verificare la legittimazione dell'istante, non un definitivo accertamento giudiziale del credito stesso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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