Cassazione Civile, Ordinanza n. 25811/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 in materia di IRPEF, IVA, IRES, IRAP e altri tributi, notificati a società e soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione confermata dalla CTR Lombardia. In cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si deduceva omessa motivazione/omesso esame di fatti decisivi; con il secondo si censurava la sentenza per violazione delle norme e dei principi sulla presunzione di utili nelle società a ristretta base azionaria, contestando che l’utile extracontabile fosse stato individuato nell’IVA indebitamente detratta; con il terzo si deduceva violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che documenti contabili non esibiti in verifica per furto fossero stati poi prodotti in giudizio e quindi dovessero essere considerati utilizzabili. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente assunto che l’utile extracontabile derivasse dall’IVA indebitamente detratta: tale posta, essendo oggetto di disconoscimento da parte dell’Ufficio, non può costituire di per sé un utile attivo imputabile ai soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione, che dovrà verificare se, al netto dell’IVA detratta, vi siano effettivi utili extracontabili da attribuire ai soci secondo la presunzione propria delle società a ristretta base azionaria. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il n. 4 riguarda il vizio di totale assenza o di motivazione sotto il minimo costituzionale; il n. 5 consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o difese.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i documenti contabili non esibiti in verifica possono essere utilizzati in giudizio solo se il contribuente li alleghi all’atto introduttivo del primo grado e dichiari contestualmente l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile; in difetto opera l’inutilizzabilità.
richiamato implicitamente nel ragionamento sull’onere di allegazione e autosufficienza del ricorso, gravante sulla parte che invoca la rimessione in termini e la decisività dei documenti non esibiti.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione va tenuto distinto dall’omesso esame di un fatto decisivo: il primo presuppone una motivazione inesistente o costituzionalmente insufficiente, il secondo riguarda solo la mancata considerazione di un preciso fatto storico decisivo e non di argomentazioni, prove o deduzioni difensive.
- In sede di legittimità non è sufficiente lamentare il mancato esame di documenti o elementi istruttori: il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico o il documento decisivo, trascriverne i contenuti rilevanti e spiegare perché, se esaminato, avrebbe certamente portato a una decisione diversa.
- La disciplina dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 consente l’utilizzo in giudizio di documentazione non esibita in verifica solo a condizione che il contribuente alleghi tempestivamente i documenti nel primo atto del giudizio e dichiari la causa non imputabile dell’omessa esibizione; senza tale allegazione la documentazione resta inutilizzabile.
- Nelle società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili, ma tale presunzione presuppone l’effettiva esistenza di utili occulti e non può essere costruita su una posta che l’Ufficio ha disconosciuto come credito, quale l’IVA indebitamente detratta.
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