Cassazione Civile, Ordinanza n. 35082/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'INPS, addetto alle pratiche di cassa integrazione, aveva impugnato una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per cinque giorni. L'ente gli contestava, con nota del 2.8.2016, di non avere controllato la trasmissione dei modelli Unilav da parte di un'impresa, pur necessari per verificare l'assetto del personale e per l'applicazione delle sanzioni civili nei casi di lavoro subordinato irregolare. Con successiva nota, all'esito del procedimento disciplinare, l'INPS irrogava la sospensione, assumendo che il dipendente avesse determinato una duplicazione di autorizzazioni per uno stesso provvedimento ministeriale. Il Tribunale aveva annullato la sanzione per incoerenza tra contestazione e atto di irrogazione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente specifica e che la duplicazione dei pagamenti/autorizzazioni fosse solo una specificazione del fatto originario. In cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell'art. 7 L. 300/1970 per asserita non coincidenza tra contestazione e sanzione; e violazione delle norme sulla proporzionalità della sanzione, oltre a omesso esame, sostenendo che non vi fosse prova di alcuna duplicazione di pagamento e che la Corte territoriale avesse omesso di valutare correttamente la gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la contestazione disciplinare e l'irrogazione della sanzione riguardassero lo stesso nucleo storico di fatti, ossia l'avallo al pagamento nonostante l'assenza dei modelli Unilav, e che le ulteriori precisazioni sulla duplicazione di autorizzazioni/pagamenti incidessero solo sulla graduazione della gravità, non sulla validità della contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la necessità di svolgere il giudizio di proporzionalità della sanzione sulla base delle specifiche previsioni del regolamento disciplinare e del CCNL applicabile, coordinate con l'art. 55, comma 2, d.lgs. 165/2001 e l'art. 2106 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova valutazione della proporzionalità della sanzione alla luce delle norme collettive e di ente richiamate.
Norme richiamate
In materia disciplinare la contestazione deve essere specifica, ma non secondo i rigidi canoni propri dell'accusa penale; è sufficiente la coincidenza del nucleo storico del fatto contestato e di quello posto a base della sanzione.
art. 2, co. 5, lett. g), Regolamento di disciplina INPS
La fattispecie richiamata dal regolamento è quella delle mancanze che determinano disservizio, danno o pericolo per l'amministrazione, gli utenti o i terzi, sanzionabile con censura o multa fino a 4 ore di retribuzione.
art. 2, co. 6, lett. b), Regolamento di disciplina INPS
La particolare gravità delle mancanze previste al comma 5 consente l'applicazione della sospensione fino a dieci giorni.
art. 16, co. 4, lett. g), CCNL 2002/2005
Corrisponde alla fattispecie del regolamento interno richiamata per la graduazione della sanzione disciplinare.
art. 16, co. 5, lett. b), CCNL 2002/2005
Corrisponde alla previsione collettiva che consente la sospensione per le ipotesi di particolare gravità delle mancanze.
art. 55, co. 2, d.lgs. 165/2001
Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare va applicato tramite le norme collettive e di ente che disciplinano le specifiche ipotesi sanzionatorie.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, secondo i parametri fissati dalla disciplina collettiva e regolamentare applicabile.
È richiamato dal ricorrente come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di procedimento disciplinare, il requisito della specificità della contestazione non richiede una perfetta sovrapposizione letterale tra contestazione e sanzione, purché rimanga immutato il fatto storico addebitato.
- La successiva precisazione di elementi incidenti solo sulla gravità dell'infrazione non determina di per sé l'illegittimità della sanzione se il nucleo materiale dell'addebito resta identico.
- Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere svolto in concreto alla luce delle previsioni del codice disciplinare, del contratto collettivo e delle norme di legge che ne impongono l'applicazione.
- La motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente la non sproporzione della sanzione, senza confrontarsi con la disciplina sanzionatoria applicabile e con i parametri di graduazione previsti, è viziata per violazione di legge.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di merito sui fatti se la censura si risolve in una generica contrapposizione di una diversa versione fattuale non supportata da un effettivo vizio motivazionale nei limiti dedotti.
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