Cassazione Civile, Ordinanza n. 07995/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coltivatori)
La controversia
La controversia nasce dal riscatto agrario di un fondo rustico venduto dai proprietari originari a un terzo acquirente, nonostante la dedotta coltivazione diretta e abituale del fondo da parte dei retraenti sin dal 1970. Il Tribunale aveva accolto la domanda di riscatto, disponendo il trasferimento del bene al pagamento del prezzo e delle spese notarili, e aveva regolato anche le conseguenze economiche tra acquirente e venditori originari. In appello, l'acquirente aveva contestato soprattutto la quantificazione dei danni da evizione e la regolazione delle spese di lite, mentre i retraenti avevano proposto appello incidentale su alcuni capi della decisione. In cassazione i retraenti denunciano: 1) violazione degli artt. 112, 1479 e 1483 c.c. per avere la Corte d'appello condannato i retraenti, anziché i venditori, al risarcimento del danno da evizione in favore dell'acquirente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 8 l. 590/1965 per avere la Corte d'appello posto a carico dei retraenti importi superiori al solo prezzo di riscatto, includendo spese dell'atto, rivalutazione e interessi, nonostante la domanda incidentale fosse limitata al pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo provata la qualità di eredi anche per facta concludentia mediante proposizione del ricorso, e ha affermato la tempestività dell'impugnazione, qualificando la controversia come riscatto agrario soggetto alla sospensione feriale. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato condannando i retraenti, invece dei venditori, al risarcimento del danno da evizione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, precisando comunque che, in tema di riscatto agrario, il retraente deve rimborsare soltanto il prezzo e non anche le spese di acquisto, gli interessi o la rivalutazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare su domande o attribuire effetti diversi da quelli richiesti dalle parti; la condanna per evizione è stata ritenuta emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dai ricorrenti in tema di garanzia per evizione e imputazione del relativo risarcimento ai venditori.
richiamato dai ricorrenti in tema di garanzia per evizione del compratore.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
disciplina il riscatto agrario; il retraente deve rimborsare il solo prezzo di vendita, non anche spese accessorie, interessi o rivalutazione.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
la Corte ha enunciato un principio di diritto sulla soggezione delle controversie di riscatto agrario alla sospensione feriale dei termini.
"l’accettazione può essere espressa o tacita"
richiamato per affermare che l'esercizio dell'azione giudiziaria può integrare accettazione tacita dell'eredità.
gli atti consentiti al chiamato all'eredità sono quelli conservativi e di gestione; le azioni giudiziarie che li travalicano possono integrare accettazione tacita.
richiamato per escludere che la controversia rientri tra quelle sottratte alla sospensione feriale in quanto devolute alle sezioni specializzate agrarie.
art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11
le controversie di riscatto agrario non rientrano nella competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie.
art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29
anche dopo tale norma, il diritto di prelazione/riscatto agrario resta controversia di competenza del giudice ordinario perché il rapporto agrario è solo presupposto fattuale.
l'accoglimento del primo motivo travolge per effetto riflesso il capo collegato, rendendo assorbito il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice non può pronunciare condanne o attribuzioni economiche a carico di soggetti diversi da quelli nei cui confronti la relativa domanda sia stata proposta, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In tema di riscatto agrario, il retraente è tenuto a rimborsare soltanto il prezzo di acquisto del fondo, non anche le spese di stipula, gli interessi compensativi o la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
- Le controversie sul riscatto agrario, pur avendo come presupposto l'esistenza di un rapporto agrario, appartengono al giudice ordinario e non alle sezioni specializzate agrarie; per questo sono soggette alla sospensione feriale dei termini, salvo che vi sia un diverso assetto processuale che imponga la rimessione alla sezione specializzata.
- La qualità di erede può essere provata anche mediante accettazione tacita desumibile da comportamenti processuali incompatibili con la mera qualità di chiamato, come l'esercizio di azioni giudiziarie che presuppongono l'acquisto dell'eredità e non rientrano negli atti conservativi consentiti al chiamato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →