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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47820/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducevano un unico motivo: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., sostenendo che gli elementi di prova provassero che l'oggetto della condotta fossero radici di ulivo prive di valore, già estirpate, asportate in buona fede e senza l'uso di strumenti da taglio; pertanto contestavano la configurabilità del reato nella forma ascritta e l'aggravante della violenza sulle cose. Inoltre lamentavano che la Corte di merito non avesse valutato la possibile tenuità del danno, l'attenuante per aver risarcito il danno e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancata autosufficienza: il ricorso si fondava su dichiarazioni testimoniali e documenti non allegati, pertanto la cassazione non poteva esaminare quei mezzi di prova. La corte ha confermato che, dai verbali, risultava accertata la tentata asportazione di circa settanta quintali di legna di ulivo (non radici), il materiale era già predisposto per il carico su due trattori e il proprietario ha negato qualsiasi autorizzazione. La versione difensiva di una presunta autorizzazione risultò implausibile. I rami/rami recisi hanno consentito ai giudici di ritenere sussistente l'aggravante della violenza sulle cose. I ricorsi, quindi, sono stati respinti (inammissibili) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al tentativo: la sentenza di merito aveva qualificato il fatto come tentata asportazione; la Cassazione ha fatto riferimento alla configurazione del tentativo in base agli accertamenti di fatto

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato: i soggetti sono stati ritenuti partecipi della condotta di tentato furto

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la fattispecie ascritta era quella del tentato furto di legna di ulivo; la Corte di merito aveva valutato gli elementi per la configurazione del reato

  • art. 625 n. 2, 5, 7 cod. pen.

    Aggravanti previste per il furto: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante della violenza sulle cose (rami recisi) e le altre circostanze aggravanti indicate nei capi di imputazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti di specificazione del motivo in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti dell'art. 173 disp. att., ma la Cassazione ha rilevato che il ricorso non era autosufficiente rispetto ai mezzi probatori richiamati

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che il semplice dissenso o la riproposizione di una versione dei fatti migliore per l'imputato non è sufficiente; per censurare la motivazione occorre affrontare e confutare le ragioni della decisione impugnata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: i ricorrenti avevano richiamato la possibile applicazione, ma la Cassazione ha osservato che detta questione non è stata adeguatamente documentata e dimostrata nel ricorso né in precedenza nei gradi di merito

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: non è ammissibile richiamare deposizioni o documenti non allegati al ricorso; i mezzi probatori su cui si basa il motivo devono essere prodotti o trascritti nella memoria di ricorso
  • La Corte di legittimità non sostituisce il suo apprezzamento dei fatti a quello dei giudici di merito quando la sentenza impugnata è motivata in modo coerente e non contraddittorio; la mera ripetizione in cassazione di una versione difensiva già valutata non è sufficiente per superare il vaglio
  • Per censurare la motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) occorre confrontarsi esplicitamente con le ragioni addotte dalla corte di merito; si devono indicare specifici errori logico-giuridici o omissioni nella valutazione probatoria
  • L'assenza di strumenti da taglio trovati in loco non esclude automaticamente la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose: se i rami o le parti arboree risultano recisi, la corte può ritenere l'aggravante comunque integrata
  • Richieste di riconoscimento di attenuanti o di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) vanno prospettate e supportate in modo documentato già nei gradi di merito e, se rilanciate in cassazione, con la documentazione necessaria allegata al ricorso
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende); pertanto è importante curare la completezza formale e probatoria del ricorso

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