Cassazione Penale, Sentenza n. 47806/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione delle garanzie processuali per la celebrazione dell'udienza di appello del 12/01/2022: secondo il ricorrente l'udienza si era svolta in pubblica udienza senza che fosse stata data comunicazione al difensore fiduciario e senza che fosse depositata istanza di trattazione orale; la difesa è stata sostituita in udienza da un avvocato d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre non erano state depositate conclusioni scritte del Procuratore generale nei termini. Perciò si lamentava la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. riguardanti partecipazione, assistenza e rappresentanza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il profilo processuale circa l'irregolare svolgimento dell'udienza (trattazione orale ordinaria senza preventiva istanza e senza comunicazione alle parti), ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo di ricorso e, soprattutto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo (art. 648, comma 2 c.p.) si è estinto per prescrizione maturata il 18/05/2022. La Corte ha escluso la pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché non risultava evidente l'assenza di responsabilità sulla base del compendio probatorio.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato; la Corte ha accertato la data del fatto (18/05/2012) e determinato la decorrenza del termine prescrizionale arrivando alla estinzione per prescrizione
art. 171-ter, lett. c), legge 22 aprile 1941, n. 633
Reato relativo a violazioni del diritto d'autore: la Corte di merito aveva già ritenuto estinto questo reato per prescrizione in sede di gravame
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama le nullità relative all'intervento e alla partecipazione delle parti; la Corte di legittimità ha ritenuto che la mancata comunicazione della trattazione ordinaria, nel regime emergenziale, può integrare una nullità generale se l'udienza viene poi celebrata in assenza della parte non edotta
Regola l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; la censura denunciava violazione di tali garanzie per la mancata partecipazione del difensore fiduciario
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la nomina di difensore d'ufficio in udienza; in fatto il difensore è stato conferito in udienza ad avvocato nominato ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto che ciò non escluda il vizio derivante dall'assenza di preventiva comunicazione
art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: la Cassazione ha distinto i casi nei quali l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non determina necessariamente la nullità del decreto di citazione
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa emergenziale citata: la Corte ha ricordato la giurisprudenza che, nel periodo pandemico, richiede comunicazioni specifiche alle parti quando si dispone la trattazione con rito ordinario a seguito della richiesta orale di una parte, pena la nullità generale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione di merito solo quando sia evidente la prova dell'assenza di responsabilità: la Corte ha escluso tale pronuncia perché il compendio probatorio non consente una valutazione di manifesta innocenza
Massime di principio
- Se in appello l'udienza viene trattata con discussione orale ordinaria senza preventiva istanza e senza comunicazione alle parti, nel regime emergenziale la mancata informazione può determinare nullità generale; quindi la parte che non è stata informata può impugnare per vizio di partecipazione.
- La nomina di un difensore d'ufficio in udienza (art. 97, comma 4) non è di per sé sufficiente a sanare la violazione derivante dall'assenza di preventiva comunicazione alla difesa fiduciaria.
- La prescrizione estingue il reato anche se persistono vizi processuali: quando il termine prescrizionale è decorso prima della trasmissione del fascicolo alla Corte di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Non si ottiene un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, se non emerge in modo evidente l'assenza di responsabilità dal materiale probatorio; in tal caso la via corretta è l'annullamento per prescrizione o la rinnovazione del giudizio se necessario.
- In casi simili è cruciale verificare le date utili alla prescrizione (data del fatto, cause di sospensione/interruzione) e la regolarità delle comunicazioni processuali relative alle udienze, specie in periodi con disposizioni emergenziali.
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