Cassazione Penale, Sentenza n. 47803/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. sostenendo: (1) errata applicazione della norma e vizio di motivazione perché la condanna si era basata esclusivamente sull'accertamento amministrativo del superamento dei limiti di rumorosità, senza verificare l'effettivo disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone; (2) violazione dell'art. 131‑bis c.p. e mancata motivazione circa la richiesta, proposta in via subordinata, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il secondo motivo e ha osservato che la sentenza di merito riportava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità senza però analizzarla né respingerla espressamente. Pur ricordando che la non particolare tenuità può talora risultare implicitamente dalla motivazione, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse evidente un implicito rigetto: la ricostruzione temporale era generica e la sanzione vicina al minimo edittale, per cui non si poteva affermare la manifesta infondatezza della richiesta. Tuttavia, considerato che il fatto era stato commesso non oltre il 25 ottobre 2016 e computati i giorni di sospensione del processo, la contravvenzione è oggi prescritta. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, senza decidere nel merito sulla causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Norma applicata in primo grado per la condanna (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). La Corte non ha valutato nel merito la correttezza dell'applicazione perché ha disposto l'annullamento per prescrizione, ma ha richiamato la necessità di accertare l'effettivo disturbo e non solo il superamento amministrativo dei limiti di rumorosità.
art. 131‑bis cod. pen.
Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la richiesta deve essere esaminata e motivata; sebbene talvolta il giudice possa escludere la tenuità implicitamente, ciò richiede una motivazione chiara e, in presenza di elementi vaghi o generici (es. temporalità non precisa), non è possibile ritenere automaticamente che la tenuità sia stata esclusa implicitamente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con L. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale richiamata nel capo introduttivo riguardo alla trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero in sede di legittimità. Ha natura meramente procedurale e autorizza la produzione di conclusioni scritte dal Procuratore generale nella Cassazione.
regole sulla prescrizione (estinzione del reato)
La Corte ha applicato il principio per cui, se il reato è prescritto al momento della decisione, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. Qui il fatto era anteriore al 25/10/2016 e, tenuto conto dei rinvii e delle sospensioni, la prescrizione era maturata.
Massime di principio
- La mera rilevazione tecnica del superamento dei limiti di rumorosità non basta di per sé a integrare il reato di disturbo (art. 659 c.p.): il giudice deve valutare l'effettivo nocumento al riposo o alle occupazioni altrui.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) deve essere esaminata e motivata esplicitamente; un'apparente esclusione per via implicita è ammissibile solo se la motivazione del giudice mostra chiaramente elementi che la escludono.
- Se la ricostruzione dei fatti è generica sul piano temporale o fattuale, è più difficile per il giudice escludere implicitamente la tenuità; la difesa dovrebbe dunque curare la precisa dimostrazione di occasionalità e limitatezza del fatto in primo grado.
- Quando vi sono dubbi sulla prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato: questo accade quando il fatto è definitivamente prescritto al momento della decisione, rendendo superflua una pronuncia sul merito delle questioni sostanziali.
- Per difendersi efficacemente in simili procedimenti è utile raccogliere elementi che attestino l'occasionalità della condotta e l'assenza di un effettivo disturbo soggettivo (es. documentazione sulle lamentele, orari, durata, livello/differenza dei decibel, testimonianze) e formulare espressa richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis già in primo grado con motivi dettagliati.
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