Cassazione Penale, Sentenza n. 47801/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta consapevolezza dell'abusività delle opere: il ricorrente sostiene di non aver partecipato alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa e di aver consegnato in cantiere il progetto affermando che l'arch. Salvatore Palmeri aveva presentato la SCIA, quindi non sarebbe stato consapevole dell'abusività; 2) vizio di motivazione circa la qualifica del Melia come contitolare della ditta individuale "Edilmelia": il ricorrente contesta che le dichiarazioni di due operai non provino la contitolarità e sostiene di essere un lavoratore subordinato della ditta, non un contitolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 380/2001, l'assuntore dei lavori (costruttore) ha il dovere di accertare la presenza delle autorizzazioni prima dell'inizio dei lavori e è responsabile in caso di inizio nonostante mancate autorizzazioni o per omessa verifica. La Corte territoriale aveva ritenuto, coerentemente con le risultanze istruttorie (dichiarazioni e documentazione), che il Melia fosse contitolare della ditta "Edilmelia" e avesse l'obbligo di vigilare, nonché consapevolezza della portata delle opere (SCIA presentata per mera messa in sicurezza mentre i lavori ampliavano volumetria). Le censure del ricorrente sono state ritenute rilievi di merito/fatto non ammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Attribuisce all'assuntore dei lavori (costruttore) la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica e il dovere di verificare che siano state richieste e rilasciate le autorizzazioni; fonda la responsabilità anche per dolo o per colpa in caso di mancata verifica.
art. 44 d.P.R. n. 380/2001 (lett. c)
Norma contravvenzionale in materia di edilizia abusiva richiamata per la responsabilità penale in caso di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire; la giurisprudenza ammette la responsabilità anche di chi non abbia una qualifica formale se ha dato un contributo rilevante e consapevole.
art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380/2001
Previsioni normative connesse alle modalità autorizzative e alle sanzioni in materia di edilizia; richiamate nel contesto dell'illiceità urbanistico-edilizia degli interventi.
Norma relativa alla tutela dei beni culturali e vincoli paesaggistici; citata in relazione al fatto che le opere erano in zona soggetta a vincolo ex d.lgs. 42/2004.
Consente la condanna alle spese del procedimento nei casi di inammissibilità del ricorso e prevede, in assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria; applicata per sanzionare il ricorrente.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma processuale che ha autorizzato lo svolgimento del procedimento di cassazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, richiamata nel processo.
Massime di principio
- Il soggetto che assume l'esecuzione dei lavori (costruttore/assuntore) ha l'obbligo di verificare prima dell'inizio la regolarità delle autorizzazioni: la mancata verifica può integrare responsabilità anche per colpa.
- La responsabilità penale per costruzione abusiva non si concentra solo sulle qualifiche formali: chiunque dia un contributo rilevante e consapevole alla realizzazione delle opere può essere ritenuto responsabile.
- In sede di cassazione è difficile rimettere in discussione valutazioni di fatto fondate su prove e sulle dichiarazioni testimoniali: i rilievi che chiedono una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono, di regola, inammissibili.
- Per difendersi efficacemente, il soggetto operante in cantiere dovrebbe documentare chiaramente la propria qualifica, le deleghe operative, e l'effettiva presenza di autorizzazioni (SCIA, permessi, progettazione approvata); l'assenza di tali riscontri aggravano il rischio di responsabilità.
- In caso di ricorso inammissibile in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni di merito.
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