Cassazione Penale, Sentenza n. 47800/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per aver realizzato abusivamente, in qualità di committente, un manufatto verandato di 14,30 x 0,90 m antistante l'ingresso dell'edificio in zona sottoposta a vincolo (artt. 139 e ss. d.lgs. n. 42/2004). In appello la pena fu ridotta e le misure demolitorie limitate alla sola veranda, ma la Corte di appello non pronunciò formalmente nel dispositivo l'assoluzione per le altre condotte contestate (struttura preesistente). Il ricorrente ha impugnato per omessa statuizione nel dispositivo, carenze motivazionali e per prescrizione del reato, sostenendo inoltre che le opere erano state realizzate sulle mura preesistenti e che la datazione dei lavori avrebbe dovuto far declarare estinti i reati per prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo in motivazione escluso responsabilità diverse dall'edificazione della veranda, ha omesso di assolvere formalmente il ricorrente rispetto alle altre condotte, omissione che in linea di principio determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p. Tuttavia, esaminati gli atti, la Suprema Corte ha accertato che il termine di prescrizione quinquennale (artt. 157 e 161 c.p.) era già decorso rispetto alla data di consumazione 15/02/2017 (tenendo conto delle sospensioni), per cui i reati sono estinti. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione; è stata inoltre revocata l'ordine di demolizione e ripristino in pristino stato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lettera c)
art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata per la contestazione dell'abuso edilizio commesso dal committente; la Corte ha ritenuto che l'unico intervento abusivo accertato fosse la veranda antistante l'ingresso
d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1
art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004
Norma relativa alla tutela dei beni paesaggistici e ai reati in area vincolata; il fatto è stato valutato alla luce del vincolo previsto dagli artt. 139 e ss.
d.lgs. n. 42/2004, artt. 139 e ss.
artt. 139 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004
Richiamati per qualificare la zona come sottoposta a tutela e quindi per giustificare la rilevanza penale dell'intervento edilizio non autorizzato
codice di procedura penale, art. 546
Stabilisce la nullità della sentenza quando manca o è incompleto il dispositivo; la Corte ha affermato che l'omessa pronuncia sullo status processuale in capo all'imputato integra causa di nullità
codice di procedura penale, art. 130
Prevede la possibilità di correzione di errori materiali; la Corte ha precisato che tale rimedio non può supplire all'omissione che determina la nullità della sentenza
codice di procedura penale, artt. 521, 530, 598, 605
artt. 521, 530, 598 e 605 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente per censurare la decisione di merito e la motivazione; implicano censure su principi di diritto e corretto esercizio dell'azione penale
codice penale, artt. 157 e 161
art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, cod. pen.
Determinano i termini di prescrizione applicabili; la Corte ha calcolato il quinquennio dalla data del 15/02/2017 e, considerata la sospensione per emergenza (52 giorni), ha ritenuto intervenuta la prescrizione al 08/04/2022
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in udienza di cassazione; rilevato solo come richiamo procedimentale alla conclusione del PM
Massime di principio
- La motivazione della sentenza, per quanto analitica, non può sostituire la statuizione formale contenuta nel dispositivo: l'omessa pronuncia su singoli capi di imputazione integra causa di nullità ai sensi dell'art. 546 c.p.p.
- Se la prescrizione è già maturata al momento della decisione di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; in tal caso vengono revocate anche le misure demolitorie accessorie.
- Nelle cause edilizie è fondamentale fissare con precisione il tempus commissi delicti: la data di accertamento può non coincidere con la data di ultimazione dei lavori, ma il giudice deve motivare la datazione e tener conto delle sospensioni del termine prescrizionale.
- La difesa deve sollevare tempestivamente sia la questione dell'omessa statuizione nel dispositivo sia la prescrizione; talvolta l'una può rendere irrilevante l'altra (se la prescrizione è già intervenuta, l'annullamento senza rinvio è possibile).
- Gli errori meramente formali o materiali possono essere corretti ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma non quando l'omissione determina la nullità della sentenza: in tali casi è necessario il rimedio dell'annullamento con rinvio, salvo che intervenga la prescrizione.
- In presenza di reati commessi in zone vincolate, anche l'eventuale limitazione delle misure demolitorie deve risultare chiaramente dal dispositivo; la concreta efficacia delle misure accessorie dipende dall'esistenza del titolo di responsabilità penale non estinto.
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