Cassazione Penale, Sentenza n. 47799/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Si censurava la sentenza per: (i) errata valutazione dell'elemento oggettivo del reato, con richiesta di distinguere tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni; (ii) mancata verifica della effettiva inesistenza delle prestazioni e della certezza/inerenza dei costi; (iii) carente valutazione sul requisito dell'annotazione in contabilità e sull'effettivo "utilizzo" delle fatture nelle dichiarazioni; (iv) carenza di motivazione circa il dolo specifico e la finalità evasiva, nonché eccessivo affidamento su presunzioni e su dichiarazioni di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) non rileva la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva ai fini dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, posto che la norma parla di uso di fatture concernenti operazioni inesistenti senza tale distinzione; (ii) la doglianza sull'annotazione in contabilità è generica e, in ogni caso, dagli atti emerge che le somme sono state esposte come costi nelle dichiarazioni fiscali; (iii) il dolo specifico è desumibile dalla predisposizione di DDT attestanti la provenienza della merce e dalle ammissioni dell'imputato (presenze a caricare merce presso il capannone indicato). Per questi motivi il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte interpreta la norma come riferita all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti senza distinguere tra inesistenza oggettiva e soggettiva; rileva l'elemento materiale nell'indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione avvalendosi di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento normativo in relazione alla continuazione dei reati (più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso) nella contestazione fattuale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato solo in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente nella dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in merito al principio che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 non è decisiva la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni: rileva l'uso in dichiarazione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
- L'annotazione contabile delle fatture, se correlata all'effettivo riporto dei costi e dell'IVA nelle dichiarazioni fiscali, può dimostrare l'"utilizzo" sanzionato; la mera annotazione non specificamente impugnata può essere ritenuta assorbita dagli atti che mostrano l'esposizione dei costi in dichiarazione.
- Il dolo specifico (finalità evasiva) può essere desunto da elementi indiziari concreti quali documenti di trasporto, comportamenti ripetuti e ammissioni dell'imputato; non è necessario il riscontro diretto di tutti gli aspetti amministrativi del fornitore.
- Le censure generiche in cassazione che non contestano in modo puntuale le motivazioni specifiche rese in grado d'appello rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- Le difese basate su ipotesi non comprovate (es. depositi o collaborazioni non indicate negli atti) sono deboli se non supportate da elementi probatori precisi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47800/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47801/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47803/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47805/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47806/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47807/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →